28.09.2026 Icon

Intelligenza Artificiale e diritto penale: l’adeguamento della normativa nazionale al c.d. “AI Act”

Il fatto che l’Intelligenza Artificiale (IA) sia passata dall’essere protagonista dei racconti di fantascienza a strumento quotidiano in molti ambiti della nostra vita è ormai pacifico.

Ovviamente ciò determina la necessità di adottare un quadro normativo efficace per l’utilizzo e la gestione di tale strumento. Normativa che non può escludere il diritto penale.

Il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026

Le istituzioni europee, consapevoli di dover predisporre un quadro normativo comune per tutti gli stati membri riguardo all’utilizzo dell’IA in ambito penale e di polizia, aveva introdotto il Regolamento UE 2024/1689, denominato poi “AI Act”.

Alla luce di tale regolamento, il legislatore italiano ha emanato il recente D.lgs. 160/2026, finalizzato ad adeguare la normativa nazionale proprio alle disposizioni previste dall’“AI Act”, con cui sono state introdotte nuove fattispecie di reato.

La nuova fattispecie prevista dall’art. 437 bis c.p.

Tra le novità apportate con il citato decreto legislativo, si segnala il nuovo art. 437 bis c.p., il quale sanziona l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e l’alterazione illecita di tali sistemi.

La disposizione prevede plurimi delitti, il più rilevante consiste nella punizione in sede penale di colui che omette di adottare “le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana”.

La fattispecie, ai sensi del comma 3 dell’art. 437 bis c.p., è punita anche a titolo di “colpa grave”, prevedendo in questo caso una diminuzione della pena da 1/3 a 1/6.

L’art. 25 vicies D.Lgs. 231/2001: le sanzioni a carico dell’ente per i reati commessi con l’IA

La recente novella registrativa allarga inoltre la platea dei c.d. “reati presupposto” previsti in relazione alla responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, la riforma introduce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie disciplinate dal citato art. 437 bis c.p. e quella prevista dall’art. 612 quater c.p.

Tale ultima norma – in vigore già da circa un anno – è finalizzata a punire il c.d. “deep fake”, ossia la creazione o diffusione di video e immagini creati o alterati tramite l’uso dell’IA, ma idonei a cagionare danno ad una persona.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

s.gerunda@lascalaw.com

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Autore Andrea Caprioglio

Associate

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