Tra gli argomenti di maggior dibattito in seno alla giurisprudenza – soprattutto sovrannazionale e costituzionale – vi rientra indubbiamente l’applicazione delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 259/2011 (c.d. “Codice Antimafia”) e, in particolare, quella del sequestro e della successiva confisca di prevenzione.
Ciò è facilmente intuibile. Mentre il sequestro e la successiva confisca disposta nell’ambito di un procedimento penale vengono applicati in relazione all’accertamento di uno specifico illecito.
Viceversa, i sequestri e le successive confische di prevenzione, possono trovare operatività in funzione della pericolosità sociale del destinatario della misura (il c.d. “proposto”) e della incongruenza tra patrimonio posseduto e redditi leciti di questi (senza, dunque, un accertamento puntuale sulla provenienza illecita dei beni sottoposti a vincolo).
A questo si deve aggiungere che, mentre le norme del procedimento penale prevedono una specifica tutela per il soggetto che subisce il sequestro – rappresentata dalla possibilità di richiedere il dissequestro e di impugnare il relativo rigetto del Giudice penale – tale possibilità non è prevista dal Codice Antimafia.
L’interessato, infatti – in caso di rigetto della propria istanza di dissequestro – potrebbe “tutelarsi” solo con l’impugnazione della successiva confisca (che potrebbe essere disposta anche a distanza di anni dal sequestro).
Proprio riguardo a detta questione si è recentemente espressa la Corte Costituzionale.
La questione sottoposta alla Corte Costituzionale
La questione riguardante l’illegittimità di tale “vuoto di tutela” è stata rimessa alla Consulta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul ricorso di un soggetto terzo rispetto al procedimento di prevenzione, il quale lamentava di non poter ottenere la restituzione di beni che assumeva di propria titolarità.
Il problema interpretativo derivava dall’art. 27 del Codice Antimafia, il quale non contemplava espressamente la possibilità, per l’interessato, di impugnare un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro.
Ciò differentemente dal Pubblico Ministero che – ai sensi della normativa prevista dal Codice Antimafia – può impugnare sia il rigetto della propria richiesta originaria di sequestro, sia il provvedimento che dispone la revoca di un sequestro già adottato.
La decisione della Consulta: Corte Cost. 158/2026
Per la Corte Costituzionale, questa asimmetria non appare giustificata.
Secondo il Giudice delle Leggi, è certamente legittimo l’interesse pubblico a impedire che i beni di sospetta provenienza illecita siano occultati o dispersi. Tuttavia, detto interesse deve trovare un equo bilanciamento con il diritto di difesa e con la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti patrimoniali incisi dalla misura.
La Corte sottolinea, in particolare, che il sequestro – pur avendo natura provvisoria e strumentale rispetto alla successiva confisca – può produrre conseguenze economiche particolarmente gravi per l’interessato.
Di talché, non appare sufficiente consentire all’interessato di “tutelarsi” solo con l’impugnazione della successiva confisca, ma è necessario consentirgli – sin dal rigetto della propria istanza di restituzione – di poter adire il Giudice superiore.
Conseguentemente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui non contempla la possibilità per l’interessato di impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro.
28.09.2026