Nel concordato semplificato, la presenza di un’offerta per l’acquisto dell’azienda non conduce automaticamente all’apertura di una procedura competitiva. Occorre prima verificare, attraverso un’adeguata pubblicità, se esistano altri operatori concretamente interessati. Solo in caso di riscontro positivo dovrà essere avviata una vera e propria gara, aperta a tutti e senza alcun vantaggio per chi abbia già manifestato interesse.
Tribunale di Milano, 16 luglio 2026, Pres. Est. De Simone, R.G. n. 13/2025
Un’offerta da sottoporre alla prova del mercato
La vicenda riguarda una proposta congiunta di concordato semplificato per la cessione dei beni presentata da alcune società appartenenti al medesimo gruppo. Le ricorrenti avevano ricevuto un’offerta irrevocabile per l’acquisto congiunto delle aziende di diverse società e di un ramo d’azienda della controllante. Hanno quindi chiesto al Tribunale di svolgere la verifica di mercato prevista dall’art. 25-septies, co. 2 e 3, C.C.I.I., ricevendo anche il parere favorevole dell’ausiliario.
Il punto centrale era stabilire con quali modalità accertare l’assenza di soluzioni alternative più convenienti per i creditori, considerato che la disciplina del concordato semplificato non regola in modo dettagliato il procedimento da seguire.
La verifica si articola in due fasi
Secondo il Tribunale, la verifica di mercato deve essere concretamente idonea ad accertare la contendibilità degli asset e l’effettiva assenza di offerte maggiormente satisfattive per il ceto creditorio. A questo scopo, il decreto individua un percorso articolato in due momenti. Il primo consiste nella pubblicizzazione dell’offerta già acquisita e nella raccolta di manifestazioni d’interesse. Il secondo, soltanto eventuale, coincide con l’apertura della procedura competitiva vera e propria, giustificata esclusivamente quando siano emersi soggetti realmente interessati all’acquisto.
Tale ricostruzione viene fondata su una lettura sistematica del Codice della crisi e, in particolare, sull’affinità tra la verifica richiesta nel concordato semplificato e il meccanismo competitivo previsto dall’art. 91 C.C.I.I. In entrambi i casi, l’obiettivo è consentire un confronto concorrenziale effettivo e favorire l’emersione del miglior valore realizzabile.
Non basta un interesse generico
Il Tribunale chiarisce anche quali caratteristiche debba possedere la manifestazione d’interesse per consentire il passaggio alla fase successiva. Non sono sufficienti comunicazioni generiche, esplorative o meramente interlocutorie. È invece necessaria una dichiarazione dotata di un contenuto minimo, dalla quale risulti la concreta intenzione dell’operatore economico di partecipare all’operazione e siano percepibili i tratti essenziali dell’intervento prospettato.
La manifestazione d’interesse non attribuisce, tuttavia, alcuna preferenza al soggetto che l’abbia presentata. La sua funzione è soltanto quella di verificare se esista un mercato contendibile. L’eventuale successiva gara dovrà pertanto essere aperta a tutti gli operatori interessati, compresi quelli che non abbiano partecipato alla fase preliminare.
Pubblicità e riservatezza devono convivere
Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto un’ampia pubblicità dell’offerta sul Portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale di Milano, su diversi portali specializzati e, per estratto, su un quotidiano nazionale, fissando il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. Il decreto affronta anche un aspetto di particolare rilievo pratico: la tutela delle informazioni sensibili. Nella fase preliminare devono essere oscurati i dati industriali, commerciali e strategici non indispensabili, rendendo disponibili soltanto gli elementi necessari per una valutazione attendibile dell’operazione. Le informazioni più dettagliate potranno essere comunicate nella successiva fase competitiva, se avviata e nei limiti necessari alla formulazione di offerte comparabili. La soluzione adottata evita che ogni offerta già individuata imponga l’immediato avvio di una gara, ma richiede che la verifica di mercato sia reale e adeguatamente pubblicizzata. Ne deriva un modello flessibile, nel quale trasparenza, massimizzazione del valore e tutela dei creditori devono essere bilanciate con l’esigenza di preservare il patrimonio informativo e il valore dell’impresa.
09.09.2026