Nel rapporto tra assicurato e compagnia assicuratrice, la prescrizione del diritto alla manleva, una volta definitivamente accertata, impedisce all’assicurato di ottenere il medesimo risultato attraverso una domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza 6 agosto 2026, n. 24510
I fatti di causa: regresso e garanzia assicurativa
La vicenda nasce da una condanna al risarcimento dei danni conseguenti a un episodio di malpractice sanitaria verificatosi in occasione di un parto. La struttura sanitaria e il medico venivano ritenuti responsabili in solido, ciascuno per il 50%, mentre la compagnia assicurativa del medico era condannata a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali.
Dopo avere pagato integralmente i danneggiati, l’assicuratore del medico agiva in regresso nei confronti della struttura sanitaria, ottenendo un decreto ingiuntivo per la quota di responsabilità riferibile a quest’ultima. La struttura proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna. La compagnia eccepiva, tuttavia, la prescrizione del diritto alla manleva ai sensi dell’art. 2952 c.c.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava prescritta l’azione di manleva. La Corte d’Appello confermava la decisione, osservando che il diritto nei confronti dell’assicuratore poteva essere esercitato già dal momento in cui i danneggiati avevano denunciato la malpractice, senza necessità di attendere l’azione di regresso promossa dall’altro assicuratore.
La prescrizione del diritto alla manleva travolge anche le pretese ad essa correlate.
L’art. 2952 c.c. prevede un termine breve di prescrizione, della durata biennale, per i diritti derivanti dal rapporto assicurativo. L’azione di manleva dell’assicurato verso la propria compagnia rientra in tale ambito applicativo, trattandosi di una manifestazione del diritto indennitario.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la struttura sanitaria sosteneva l’autonomia della domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale rispetto alla prescrizione del diritto alla manleva.
Il punto decisivo della pronuncia è rappresentato dalla formazione del giudicato sulla prescrizione. La ricorrente, infatti, non aveva utilmente contestato la statuizione della Corte territoriale secondo cui il diritto alla garanzia assicurativa doveva ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 2952 c.c. Tale accertamento, divenuto definitivo, precludeva ogni successiva discussione sull’esistenza di un inadempimento della compagnia fondato proprio sulla mancata prestazione della manleva.
Secondo la Cassazione, non può configurarsi un inadempimento contrattuale quando l’obbligazione che si assume violata è ormai estinta per prescrizione. La domanda risarcitoria, in questo contesto, non presenta una reale autonomia, ma mira a conseguire, sotto una diversa veste formale, lo stesso risultato ormai precluso: ottenere dalla compagnia l’equivalente economico della copertura assicurativa non più azionabile.
La ratio della decisione è quindi chiara. L’autonomia del risarcimento del danno da inadempimento non può essere invocata per neutralizzare gli effetti della prescrizione definitivamente accertata. Diversamente, la domanda risarcitoria si trasformerebbe in uno strumento surrettizio per riaprire un rapporto obbligatorio ormai estinto.
Secondo la Suprema Corte, peraltro, anche a voler considerare la domanda risarcitoria distinta dalla richiesta di manleva, essa era stata proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., quindi dopo l’originaria domanda di manleva.
In assenza di una connessione necessaria con le difese svolte dalla compagnia chiamata, tale domanda non poteva essere qualificata come semplice precisazione o modifica della pretesa iniziale, ma integrava una domanda nuova e quindi inammissibile.
Non è ammessa una diversa qualificazione giuridica
La Cassazione chiarisce così che la diversa qualificazione della pretesa non può eludere l’effetto estintivo della prescrizione né superare il giudicato formatosi sul punto.
Una volta consolidata la prescrizione del diritto alla manleva, non è possibile ottenere il medesimo risultato attraverso una successiva domanda risarcitoria per inadempimento.
09.09.2026