09.09.2026 Icon

Fotografie online: quando l’uso diventa abuso

L’utilizzo non autorizzato di una fotografia pubblicata online integra un illecito permanente se la pubblicazione abusiva prosegue nel tempo. In questo caso, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorre dalla prima pubblicazione, ma dalla cessazione della condotta illecita. Inoltre, anche le fotografie semplici possono essere protette, purché rispettino le condizioni previste dalla legge sul diritto d’autore.

Tribunale di Roma, Sez. Settima, 26 gennaio 2026, n. 1276

La fattispecie concreta

La fattispecie trae origine dall’utilizzo, su un sito internet, di una fotografia pubblicata e commercializzata da una società estera mediante licenze d’uso. L’immagine, secondo la prospettazione dell’attrice, era stata pubblicata senza autorizzazione all’interno di un articolo online e risultava ancora presente sul sito a distanza di diversi anni.

La società titolare dei diritti agiva, quindi, nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, chiedendo il pagamento delle royalties di utilizzo e il risarcimento del danno. La convenuta si costituiva eccependo, da un lato, la prescrizione quinquennale del diritto e, dall’altro, l’insussistenza di una tutela autoriale sulla fotografia, contestando anche il quantum richiesto.

La prescrizione nell’illecito permanente

Il Tribunale ha anzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione.

La domanda risarcitoria, fondata su un illecito extracontrattuale, è soggetta al termine quinquennale, che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso esaminato, il Collegio ha valorizzato la natura permanente dell’illecito. La pubblicazione non autorizzata della fotografia non si era esaurita nel momento iniziale dell’inserimento dell’immagine nell’articolo, ma si era protratta nel tempo, risultando ancora in corso diversi anni dopo la prima contestazione.

Da ciò discende la statuizione centrale della decisione: quando la condotta illecita permane, la prescrizione non decorre dalla commissione originaria del fatto, ma dalla cessazione dell’offesa.

Anche la fotografia semplice è protetta

Passando al merito, il Tribunale ha escluso che la fotografia fosse priva di tutela.

La L. n. 633 del 1941 distingue le opere fotografiche dalle fotografie semplici, ma non lascia queste ultime prive di protezione. La LDA individua le fotografie come immagini ottenute con procedimento fotografico o analogo e subordina la tutela alla presenza di specifiche indicazioni, tra cui il nome del fotografo, l’anno di produzione e il nome dell’autore dell’opera fotografata.

Nel caso concreto, dagli atti emergeva che l’immagine riportava tali elementi. Di conseguenza, il suo utilizzo senza licenza è stato qualificato come abusivo.

Quanto al danno, il Collegio ha ritenuto utilizzabile il prezziario prodotto dall’attrice, pubblicamente consultabile sul sito della stessa e riferito alla concessione in licenza delle immagini. In assenza di una specifica contestazione sulla congruità delle somme richieste, la quantificazione proposta è stata accolta.

Considerazioni conclusive

La decisione offre indicazioni operative rilevanti per l’utilizzo di immagini reperite online.

La mera disponibilità di una fotografia su internet non equivale ad autorizzazione al suo impiego. Anche le fotografie semplici possono essere protette, purché rispettino le condizioni previste dalla legge sul diritto d’autore.

Sul piano pratico, il principio più significativo riguarda però la prescrizione: quando l’immagine resta pubblicata senza licenza, l’illecito non può essere trattato come un episodio istantaneo. La permanenza online prolunga l’offesa e incide direttamente sul decorso del termine prescrizionale.

Il messaggio è chiaro: chi utilizza immagini altrui deve verificare preventivamente la titolarità dei diritti e le condizioni di licenza, perché la pubblicazione abusiva online può generare responsabilità per tutto il tempo in cui resta accessibile.

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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