La sentenza in esame affronta, tra gli altri, un profilo di particolare interesse per il diritto assicurativo: quello della prescrizione del diritto dell’assicurato alla manleva nell’assicurazione della responsabilità civile. La Corte di cassazione chiarisce che la comunicazione all’assicuratore della costituzione di parte civile del danneggiato integra una richiesta risarcitoria idonea a sospendere il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2952, quarto comma, c.c., anche quando la compagnia contesti l’operatività della copertura.
Cassazione civile, Sez. III, 29 maggio 2026, n. 16890.
La vicenda
La pronuncia trae origine da una controversia risarcitoria relativa alla morte di un minore precipitato all’interno di un edificio abbandonato di proprietà comunale. Nel successivo giudizio civile promosso dai familiari della vittima, il Comune e un proprio funzionario chiedevano di essere tenuti indenni dall’assicuratore della responsabilità civile. La compagnia eccepiva però la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 2952 c.c., eccezione accolta sia in primo grado sia in appello.
La questione è quindi giunta in Cassazione, chiamata a stabilire se la prescrizione della pretesa di manleva fosse realmente maturata oppure se il relativo termine dovesse ritenersi sospeso in conseguenza della comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria proveniente dal terzo danneggiato.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il motivo di ricorso sul punto e censura la decisione d’appello, rilevando che il giudice territoriale aveva considerato soltanto l’effetto interruttivo della denuncia del sinistro, senza però tenere conto della disciplina speciale prevista dall’art. 2952, quarto comma, c.c.
Il passaggio centrale della decisione è chiaro: nell’assicurazione della responsabilità civile, la comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo sospende il corso della prescrizione del diritto alla garanzia. Tale sospensione perdura finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure non sia ormai irreversibilmente accertato con sentenza passata in giudicato.
Nel caso concreto, la nota del Comune del 4 giugno 2008, contenente il riferimento alla costituzione di parte civile dei danneggiati nel processo penale, è stata ritenuta idonea a integrare una domanda risarcitoria del terzo e quindi ad attivare il meccanismo sospensivo previsto dall’art. 2952, quarto comma, c.c.
La Corte aggiunge poi un’ulteriore precisazione di rilievo pratico: la sospensione opera anche quando l’assicuratore contesti l’esistenza stessa della copertura assicurativa. L’effetto sospensivo, dunque, non dipende dal riconoscimento del rischio da parte della compagnia, ma dalla comunicazione della richiesta risarcitoria del danneggiato.
La prova del giudicato esterno
La sentenza affronta anche il tema del giudicato esterno, dedotto dall’assicuratore per sostenere che la prescrizione fosse già stata accertata in altro giudizio. Sul punto, la Cassazione ribadisce che la prova del giudicato deve essere fornita attraverso l’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., trattandosi di questione attinente all’ordine pubblico processuale.
La Corte precisa, inoltre, che tale prova può essere introdotta per la prima volta in cassazione solo quando il giudicato si sia formato dopo la sentenza impugnata, oppure dopo la scadenza del termine ultimo per le allegazioni difensive in appello. Se invece il giudicato si era già formato prima, la relativa documentazione non può essere prodotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Nel caso esaminato, la produzione è stata ritenuta inammissibile proprio perché l’attestazione di passaggio in giudicato riguardava una sentenza anteriore e non tempestivamente documentata nei gradi di merito.
Il principio
La decisione conferma la funzione protettiva dell’art. 2952, quarto comma, c.c. nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile. La norma mira a evitare che il diritto dell’assicurato alla manleva si prescriva mentre è ancora in corso l’accertamento della responsabilità verso il terzo danneggiato.
In questa prospettiva, la Cassazione adotta un criterio sostanziale: ciò che rileva non è una generica comunicazione tra assicurato e assicuratore, ma la trasmissione di un atto dal quale emerga una vera richiesta risarcitoria del terzo. La costituzione di parte civile rientra pienamente in questo schema.
Osservazioni conclusive
La pronuncia offre un’indicazione molto netta per il contenzioso assicurativo: nella responsabilità civile, la trasmissione all’assicuratore degli atti da cui risulti la pretesa del terzo, inclusa la costituzione di parte civile, non ha solo funzione informativa, ma incide direttamente sulla conservazione del diritto alla garanzia.
Nel complesso, la sentenza si segnala per un’impostazione coerente con la ratio dell’art. 2952 c.c., riconoscendo alla costituzione di parte civile il valore di richiesta risarcitoria idonea a sospendere la prescrizione del diritto dell’assicurato alla manleva
09.09.2026