28.08.2026 Icon

L’esistenza della cessione di crediti in blocco si prova anche per indizi

Nelle cessioni in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova automaticamente l’esistenza del contratto di cessione, ma può costituire un elemento indiziario rilevante. Il Tribunale di Fermo chiarisce che la titolarità del credito va accertata caso per caso, valorizzando tutti gli elementi documentali prodotti dal cessionario.

Tribunale di Fermo, 9 luglio 2026, n. 356

Il credito ceduto e l’opposizione

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria, per il tramite della propria mandataria, nei confronti del debitore principale e del garante, per il pagamento di rate insolute derivanti da un prestito chirografario.

Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Secondo gli opponenti, non sarebbe stata provata né l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, né l’esistenza stessa del contratto di cessione.

Il Tribunale ha rigettato tale motivo di opposizione, ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sulla cessionaria.

Titolarità, non legittimazione

Il primo passaggio della decisione riguarda la corretta qualificazione dell’eccezione. La contestazione non attiene, propriamente, alla legittimazione ad agire, ma alla titolarità sostanziale del rapporto controverso.

La distinzione non è meramente terminologica. La legittimazione riguarda il potere di agire in giudizio affermando la titolarità di un diritto; la titolarità, invece, attiene al merito e costituisce elemento costitutivo della pretesa. Ne consegue che il creditore che agisca quale cessionario deve allegare e provare di essere subentrato nel credito fatto valere.

Nel caso delle cessioni in blocco, tuttavia, tale prova non richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la cessione del credito è un negozio consensuale, non soggetto a forme sacramentali né ad substantiamad probationem. La prova può quindi essere fornita con ogni mezzo, anche in via indiziaria.

La Gazzetta non basta sempre

La decisione valorizza una distinzione pratica di grande rilievo: una cosa è l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, altra cosa è la prova dell’esistenza del contratto e del suo contenuto.

L’art. 58 T.U.B., richiamato anche nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, agevola l’efficacia della cessione verso i debitori ceduti, sostituendo la notifica individuale con una forma di pubblicità collettiva. Tale meccanismo, però, non elimina l’onere del cessionario di dimostrare, se contestato, che il credito azionato rientri effettivamente tra quelli trasferiti.

Da qui la ratio della pronuncia: l’avviso in Gazzetta può essere sufficiente quando contenga criteri precisi e la contestazione riguardi solo l’inclusione del credito nel perimetro ceduto; se invece è contestata anche l’esistenza del contratto, occorre valutare ulteriori elementi.

Nel caso concreto, la cessionaria aveva prodotto non solo l’avviso di cessione, ma anche l’elenco notarile autentico dei crediti ceduti, nel quale il rapporto era indicato con un codice identificativo corrispondente a quello del finanziamento azionato. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a superare l’eccezione degli opponenti.

Considerazioni conclusive

La decisione offre una lettura equilibrata dell’onere probatorio nelle controversie sulle cessioni in blocco. Il cessionario non può limitarsi ad affermare il proprio subentro, ma non è neppure sempre tenuto a produrre il contratto di cessione.

Il giudice è tenuto a verificare in concreto se gli elementi documentali disponibili consentano di ricostruire con certezza il trasferimento del credito. In questa prospettiva, l’elenco notarile autentico assume un ruolo decisivo, perché consente di collegare l’operazione pubblicizzata al singolo rapporto azionato.

Il messaggio operativo è chiaro: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo fondate sulla contestazione della titolarità del credito, la prova della cessione resta centrale, ma può formarsi anche attraverso un quadro indiziario preciso, coerente e documentato.

Autore Serena Monti

Associate

Milano

s.monti@lascalaw.com

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