La prova della titolarità del credito ceduto continua ad essere uno dei terreni più sensibili nel contenzioso da recupero. La sentenza del Tribunale di Ragusa valorizza, in una prospettiva molto concreta, due elementi spesso decisivi: il possesso della documentazione contrattuale da parte della cessionaria e la dichiarazione della banca cedente che individua lo specifico rapporto trasferito. Su questa base, il Giudice ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo dimostrata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria opposta.
Tribunale di Ragusa, sentenza 17 giugno 2026, n. 926/2026
Quando la contestazione riguarda la titolarità del credito
La vicenda nasce dall’opposizione proposta dai debitori ingiunti, i quali contestavano che il credito, originariamente sorto da un prestito personale stipulato con una nota finanziaria, fosse stato effettivamente trasferito alla società richiedente il decreto ingiuntivo; in particolare, lamentavano che dall’atto di cessione non fosse possibile ricavare con sufficiente precisione le posizioni cedute.
Il Tribunale affronta così uno dei nodi classici delle cessioni in blocco: non basta richiamare astrattamente l’operazione di cessione, ma occorre verificare se il credito azionato rientri davvero nel perimetro del trasferimento. Il principio è coerente con l’orientamento per cui la parte che agisce come cessionaria deve provare l’inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
Il peso probatorio del possesso del titolo
Il profilo più interessante della decisione sta nella valorizzazione del possesso, da parte della cessionaria, del contratto di prestito, dell’atto di erogazione e della restante documentazione del rapporto.
Il Tribunale considera questo elemento come indice significativo della titolarità del credito. L’idea di fondo è pratica prima ancora che teorica: la disponibilità del titolo e dei documenti del rapporto non prova da sola, in termini assoluti, la cessione, ma costituisce un indizio forte del fatto che il credito sia transitato nella sfera giuridica del cessionario, specie quando tale disponibilità si accompagni ad altri riscontri convergenti.
Si tratta di un’impostazione in linea con quel filone giurisprudenziale che ammette una prova non rigidamente formale della cessione e che, di conseguenza, ritiene che la prova dell’esistenza della cessione non sia soggetta, di regola, a particolari vincoli di forma e possa essere data anche mediante elementi indiziari, il cui apprezzamento è rimesso al Giudice di merito. In questa prospettiva, anche la materiale disponibilità della documentazione del rapporto può entrare nel quadro presuntivo, soprattutto quando non emergano elementi di segno contrario.
La sentenza in commento si muove esattamente su questo terreno: non costruisce una regola astratta secondo cui il possesso del titolo sarebbe sempre sufficiente, ma lo inserisce in un compendio probatorio più ampio e coerente.
La dichiarazione della cedente come elemento “a sé contrario”
Ancora più netto è il passaggio dedicato alla dichiarazione della cedente. Nel caso deciso, la finanziaria aveva rilasciato una dichiarazione espressamente riferita allo specifico rapporto oggetto di decreto ingiuntivo.
Il Tribunale conferisce a tale dichiarazione una particolare efficacia persuasiva, osservando che essa proviene da un soggetto che, in astratto, avrebbe interesse a non ammettere la perdita del credito. Proprio per questo, la dichiarazione della cedente viene letta come atto dotato di speciale attendibilità: la finanziaria afferma pubblicamente di non essere più titolare del diritto e, così facendo, si espone ad una precisa assunzione di responsabilità.
Anche questo passaggio si colloca nel solco della giurisprudenza più recente in base alla quale, quando sia controversa la riferibilità del credito alla cessione, l’avviso pubblicitario non esaurisce il quadro probatorio e può essere affiancato da ulteriori elementi; tra questi, la dichiarazione del cedente può assumere rilievo indiziario o persino decisivo, se inserita in una valutazione complessiva adeguatamente motivata. La stessa giurisprudenza di merito ha spesso attribuito alla dichiarazione della cedente una funzione di forte corroborazione, soprattutto quando essa individui in modo puntuale il rapporto trasferito.
Una decisione pragmatica, più attenta alla sostanza che al formalismo
Il Tribunale di Ragusa sceglie una via sostanziale: il possesso del titolo, la documentazione del rapporto, la copia del contratto di cessione e soprattutto la dichiarazione specifica della cedente sono stati ritenuti, nel loro insieme, idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Il messaggio operativo è chiaro: nelle controversie sulla cessione del credito, la prova della titolarità non si esaurisce in un adempimento formale, ma richiede un apprezzamento integrato degli elementi disponibili. E in questo quadro il possesso del titolo e la dichiarazione della cedente possono avere un peso ben maggiore di quanto, talvolta, si tende a riconoscere.
25.08.2026