18.06.2026 Icon

Recupero crediti propri: niente licenza TULPS per il cessionario

Chi acquista crediti e ne cura successivamente l’incasso non esercita attività di recupero crediti per conto terzi e non è quindi soggetto all’obbligo della licenza prevista dall’art. 115 TULPS per le agenzie di affari. Ne consegue che la mancanza di tale autorizzazione al momento della cessione non incide sulla validità dell’operazione né sulla legittimazione del cessionario ad agire per il pagamento del credito acquistato.

Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 9191 dell’11 aprile 2026

Dalla nascita del credito alla cessione in blocco

La vicenda nasce da alcune fatture di conguaglio per fornitura di energia elettrica, relative a consumi maturati tra novembre 2011 e ottobre 2014, per un importo complessivo superiore a 25 mila euro. Il credito, inizialmente vantato dal fornitore, era stato poi ceduto in blocco a una società specializzata nella gestione di posizioni deteriorate, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice.

Quest’ultima aveva proposto opposizione, contestando diversi profili: la legittimazione della cessionaria, la validità della cessione, la correttezza dei conguagli e la prescrizione di una parte del credito. In primo grado il decreto era stato revocato, ma la società opponente era stata comunque condannata al pagamento di una somma ridotta. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riconosciuto la debenza dell’intero importo, ritenendo valida la cessione e non prescritta anche la parte inizialmente esclusa.

Il punto centrale portato davanti alla Cassazione riguardava la licenza prevista dall’art. 115 TULPS, letta insieme alla disciplina sugli intermediari e sull’acquisto di crediti in blocco, contenuta negli artt. 58 e 106 TUB e nel D.M. Economia 2 aprile 2015, n. 53. Secondo la debitrice, la cessionaria avrebbe dovuto possedere tale autorizzazione già prima della cessione; in mancanza, l’operazione sarebbe stata nulla per violazione di norme imperative.

Credito proprio o attività per conto terzi: la differenza decisiva

La Corte respinge questa impostazione e concentra l’attenzione sulla natura dell’attività svolta dal cessionario. La licenza 115 TULPS riguarda l’attività di agenzia di affari e, in particolare, il recupero di crediti per conto di altri. Diverso è il caso di chi acquista un credito e agisce per riscuoterlo in proprio.

In questa seconda ipotesi, il cessionario non sta svolgendo un servizio a favore del cedente, né sta operando come mandatario all’incasso. Sta invece esercitando un diritto che, per effetto della cessione, è entrato nel suo patrimonio. Il credito non resta nella sfera del creditore originario, ma viene trasferito al nuovo titolare, che assume in proprio il rischio e l’interesse economico dell’operazione.

È proprio questa distinzione a escludere l’applicazione della disciplina sul recupero crediti conto terzi. Se il credito è stato validamente ceduto, l’azione giudiziale del cessionario non richiede la licenza prevista per chi recupera crediti altrui. La Corte richiama, in continuità, precedenti recenti che hanno già chiarito come simili operazioni non possano essere ridotte a un mandato all’incasso, ma vadano qualificate come negozi con effetti traslativi o, in alcuni casi, come accordi atipici meritevoli di tutela.

Da ciò discende anche un ulteriore passaggio: l’eventuale mancanza della licenza al momento della cessione non comporta automaticamente la nullità dell’atto. Secondo la norma citata, l’autorizzazione abilita allo svolgimento di una determinata attività sul piano amministrativo, ma non introduce una condizione di validità civilistica dell’acquisto del credito. Mancando una previsione espressa in tal senso, non è possibile costruire una nullità dell’operazione solo sulla base della posteriorità del titolo abilitativo.

Una conferma sul ruolo del cessionario e dei soggetti incaricati della gestione

La decisione assume particolare interesse nel contenzioso, sempre più frequente, relativo alla legittimazione dei soggetti che intervengono nella gestione e nel recupero dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cessione in blocco. La Corte ribadisce che il profilo della licenza prevista dal TULPS non incide sulla titolarità del credito trasferito né sulla possibilità per il cessionario di farlo valere in giudizio.

Per il debitore ceduto, quindi, la contestazione non può fondarsi esclusivamente sull’asserita mancanza della licenza di pubblica sicurezza in capo al soggetto che ha acquistato il credito. Restano invece pienamente proponibili tutte le altre eccezioni riguardanti l’esistenza, l’ammontare e l’esigibilità della pretesa, nonché eventuali fatti estintivi o impeditivi del diritto fatto valere.

La pronuncia si inserisce inoltre nel più ampio filone giurisprudenziale che distingue nettamente tra attività di recupero svolta per conto terzi e attività esercitata dal titolare del credito o da soggetti che operano nell’ambito della gestione di crediti già trasferiti. In questa prospettiva, la licenza prevista dalla disciplina di pubblica sicurezza non costituisce un requisito di validità della cessione né un presupposto della legittimazione sostanziale del cessionario, che deriva direttamente dall’avvenuto trasferimento del credito.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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