Con il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 e diffuso il 1° giugno 2026, viene aggiornato il quadro operativo della composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il provvedimento recepisce l’ulteriore aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia, già oggetto di precedente revisione nel marzo 2023, e si colloca nel perimetro degli artt. 5-bis, 13 e 17 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come modificato dal D.lgs. n. 136/2024.
L’intervento aggiorna gli strumenti tecnici e operativi utilizzati nell’ambito della composizione negoziata: test pratico, check-list per la redazione del piano di risanamento, protocollo di conduzione delle trattative, formazione degli esperti, piattaforma telematica, scheda sintetica dell’esperto e allegati operativi.
Il test pratico tra valutazione della perseguibilità del risanamento e supporto all’esperto
Una delle prime novità riguarda il test pratico, che viene confermato quale strumento di valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test non serve ad accertare lo stato di crisi o di insolvenza, ma a misurare il grado di difficoltà del percorso di risanamento, sulla base del rapporto tra debito da servire e flussi annui disponibili.
Si legge nel Decreto: “Il test pratico è volto a permettere all’imprenditore di valutare, attraverso la “consapevolezza” del debito da servire e dei flussi che possono essere destinanti al suo servizio, in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. Aiuta inoltre l’esperto a comprendere se vi siano concrete prospettive di risanamento. Dunque, il test non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi. Il test, infatti, non serve a individuare una situazione di crisi o insolvenza (non è un indicatore della crisi), ma consente piuttosto di misurare il grado di prevedibile difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura, per il successo dell’operazione, siano necessarie iniziative in discontinuità rispetto al passato”.
Per le micro e piccole imprese è previsto un percorso di autovalutazione semplificato.
Resta ferma l’assenza di un vero e proprio obbligo di allegazione del test all’ingresso in composizione.
Il ruolo della check-list nella predisposizione del piano
È stata inoltre rafforzata la funzione della check-list, che assume un ruolo centrale nella predisposizione del piano. L’imprenditore deve accedere alla composizione negoziata depositando almeno un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario a sei mesi. La check-list si conferma dunque come strumento di lavoro essenziale sia per l’impresa sia per l’esperto.
Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione della Sezione II-bis, dedicata alle specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In tale ambito, assumono rilievo la descrizione delle cause della crisi, la formazione delle classi dei creditori, gli apporti di nuova finanza, gli effetti sui rapporti di lavoro e le iniziative da adottare in caso di scostamenti dal piano (con individuazione di specifici KPI).
Il decreto interviene anche sulla stima del valore di liquidazione, che diventa un parametro essenziale per valutare la convenienza delle proposte rivolte ai creditori. Viene poi specificato che una stima dell’alternativa liquidatoria è consigliabile anche quando non esplicitamente richiesto dal CCII. È stato dunque recepito quanto ormai comune nella prassi in relazione allo sviluppo nei Piani di un concreto e affidabile raffronto della proposta e della manovra con la alternativa liquidatoria.
Ulteriore attenzione è dedicata al valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità, da quantificare secondo i criteri dell’art. 120-quater CCII.
Protocollo operativo, relazione finale e aggiornamento della piattaforma digitale
È stata aggiornata anche la Sezione III dedicata al protocollo di conduzione della composizione negoziata che reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata. Esso recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, comunque, come buone prassi e non come precetti assoluti.
È stato poi inserito un vero e proprio modello di relazione finale, che dovrà essere redatta seguendo l’indice proposto nell’Allegato 5.
Il decreto conferma, infine, il percorso formativo di 55 ore per gli esperti e aggiorna le funzionalità della piattaforma telematica, valorizzando l’area riservata, gli accessi differenziati e gli strumenti di condivisione documentale (virtual data room).
25.08.2026