14.05.2026 Icon

Esdebitazione dopo la liquidazione: più spazio al debitore meritevole

Nell’ambito della liquidazione giudiziale, l’istanza di esdebitazione proposta dopo il decreto di chiusura non è, di per sé, inammissibile. La “contestualità” richiesta dall’art. 281, comma 1, CCII va intesa in senso logico-funzionale, e non meramente cronologico, purché la domanda resti collegata alla procedura concorsuale. La Corte Costituzionale esclude così il contrasto della norma con l’art. 76 Cost., valorizzando il favor debitoris e la funzione dell’esdebitazione quale strumento di reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico.

Corte Costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74, Pres. Amoroso.

Il caso: l’istanza di esdebitazione dopo il decreto di chiusura

La vicenda nasce da una procedura di liquidazione giudiziale chiusa dal Tribunale di Arezzo con decreto del 13 dicembre 2024. Intervenuta la chiusura della liquidazione giudiziale, la debitrice proponeva istanza di esdebitazione, chiedendo che fosse dichiarata l’inesigibilità dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti. Il problema era tutto processuale: la domanda poteva essere proposta dopo la chiusura della procedura oppure doveva necessariamente precederla, così da consentire al tribunale di pronunciarsi nello stesso decreto di chiusura?

Il giudice rimettente sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui richiede che il Tribunale provveda sull’istanza di esdebitazione contestualmente al decreto di chiusura della procedura. Secondo il Tribunale, questa formulazione rischiava di comprimere il criterio direttivo all’articolo 8 della legge delega numero 155 del 2019, che, invece, contemplava la possibilità per il debitore di proporre l’istanza in un momento immediatamente successivo alla chiusura della procedura.

La risposta della Corte: contestualità logica, non cronologica

La Corte Costituzionale non accoglie la questione. La disposizione, se correttamente interpretata, non viola l’art. 76 Cost. e risulta coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega.

Il passaggio centrale della decisione è la distinzione tra contestualità cronologica e contestualità logica. La prima imporrebbe che istanza, verifica dei presupposti e decreto di esdebitazione coincidano temporalmente con la chiusura della procedura. La seconda, invece, consente una lettura più elastica: l’esdebitazione può essere pronunciata anche con un decreto successivo, purché la domanda sia proposta nella fase immediatamente successiva alla chiusura e il relativo subprocedimento resti collegato alla liquidazione giudiziale.

In questa prospettiva, la Corte chiarisce che la contestualità sussiste non solo quando il Tribunale provvede direttamente con il decreto di chiusura, ma anche quando l’istanza sia stata presentata subito dopo e venga decisa con un successivo provvedimento, all’esito di uno sviluppo procedimentale ancora interno alla liquidazione.

Il favor debitoris come criterio di lettura

La Corte muove dalla qualificazione dell’esdebitazione quale effetto liberatorio destinato a rendere inesigibili, nei confronti del debitore persona fisica, i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura liquidatoria. Tale effetto, nella prospettiva del Codice della crisi e del diritto dell’Unione europea, non costituisce una misura premiale in senso generico, ma uno strumento funzionale al riequilibrio tra tutela del ceto creditorio e recupero dell’operatività economica del debitore meritevole. Da qui deriva una conseguenza pratica importante: la disciplina non può essere letta in modo da trasformare un requisito procedimentale in una decadenza automatica non chiaramente prevista. L’interesse dei creditori resta tutelato, poiché l’istanza deve comunque essere comunicata e può essere oggetto di osservazioni; tuttavia, tale esigenza non può cancellare il diritto del debitore meritevole a chiedere la liberazione dai debiti residui.

La Corte valorizza anche un dato concreto: non sempre il debitore è tempestivamente informato dell’imminente chiusura della procedura. Subordinare l’accesso all’esdebitazione alla necessaria presentazione dell’istanza prima del decreto di chiusura rischierebbe, quindi, di sacrificare il diritto al beneficio per una ragione meramente formale.

Un equilibrio ancora da perfezionare

La pronuncia ha il merito di evitare una lettura eccessivamente rigida dell’art. 281 CCII. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: l’istanza va presentata il prima possibile, preferibilmente prima della chiusura; tuttavia, una domanda depositata subito dopo non è, per ciò solo, inammissibile.

Resta però un punto aperto. La Corte affida al legislatore l’eventuale riordino della materia, auspicando una disciplina capace di individuare un termine più definito. È un passaggio condivisibile: l’attuale formulazione lascia spazio a incertezze applicative, soprattutto sul significato concreto di “subito dopo” e sul periodo di ultrattività degli organi della procedura.

In attesa di un intervento normativo, la soluzione più prudente per il difensore del debitore è anticipare l’istanza già nel corso della liquidazione. Quando ciò non sia avvenuto, la sentenza n. 74/2026 offre un rilevante argomento interpretativo per escludere che il decreto di chiusura determini, di per sé, una preclusione assoluta all’accesso al beneficio esdebitatorio.

Autore Siria Nedbal

Trainee

Milano

s.nedbal@lascalaw.com

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