07.05.2026 Icon

Fondo patrimoniale e fideiussioni: l’onere della prova resta tutto sul debitore

La protezione del fondo patrimoniale non può trasformarsi in uno schermo automatico contro l’azione esecutiva del creditore. Quando il debito nasce da fideiussioni collegate all’attività d’impresa, il debitore che invoca l’impignorabilità del bene deve dimostrare in modo concreto che quell’obbligazione era estranea ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole. In mancanza di una prova specifica sulle reali fonti di sostentamento del nucleo familiare, anche la casa conferita nel fondo patrimoniale resta esposta all’esecuzione forzata. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Padova, che ha rigettato il reclamo proposto contro il diniego di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare.

Trib. Padova, sez. I civ., ord. 16 aprile 2026

Le fideiussioni societarie non escludono automaticamente i bisogni della famiglia

Il reclamante sosteneva che il debito era estraneo alle esigenze familiari, in quanto derivante da due fideiussioni rilasciate a favore della società di cui era socio, a garanzia di rapporti bancari intestati esclusivamente alla società. Secondo la sua tesi, il collegamento con l’attività imprenditoriale avrebbe dovuto rendere operativa la protezione prevista dall’art. 170 c.c. Il Tribunale ha però richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la nozione di “bisogni della famiglia” deve essere interpretata in senso ampio. Anche obbligazioni sorte nell’ambito dell’attività d’impresa possono risultare funzionali al mantenimento del nucleo familiare, soprattutto quando i proventi dell’attività rappresentano una fonte di sostentamento.

La prova dell’estraneità richiede concreti elementi di prova

Il punto centrale della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio. Il Tribunale ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dal debitore, osservando che egli si era limitato a evidenziare la natura societaria delle fideiussioni e l’assenza di distribuzione di utili emergente dai bilanci della società. Secondo il Collegio, invece, tali circostanze non sono idonee a dimostrare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Il debitore avrebbe dovuto chiarire le effettive fonti di reddito del nucleo familiare e dimostrare che la famiglia non traeva sostentamento dall’attività imprenditoriale collegata alle fideiussioni.

La casa familiare non è sufficiente ad integrare il periculum

Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione della procedura esecutiva. La sola circostanza che l’immobile pignorato fosse adibito a casa familiare non è stata ritenuta sufficiente. L’ordinanza chiarisce, infatti, che il diritto all’abitazione, pur costituzionalmente rilevante, non comporta un generale principio di impignorabilità della casa familiare. Per ottenere la sospensione dell’esecuzione occorre allegare un pregiudizio concreto e specifico derivante dalla prosecuzione della procedura, elemento che nel caso di specie il reclamante non aveva adeguatamente dimostrato.

La pronuncia conferma così un orientamento rigoroso in tema di fondo patrimoniale: chi invoca la protezione dell’art. 170 c.c. deve offrire una prova puntuale e completa dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. La mera riconducibilità dell’obbligazione all’attività imprenditoriale non basta più, soprattutto quando manca una chiara ricostruzione delle effettive dinamiche economiche del nucleo familiare.

Autore Mara Cangini

Associate

Milano

m.cangini@lascalaw.com

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