La titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei a confermare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 367/2026 del 24/02/2026
La fattispecie in esame: la prova della titolarità del credito
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 367/2026 del 24/02/2026, affronta il tema della prova della titolarità del credito in capo al cessionario nell’ambito di operazioni di cessione in blocco ai sensi della legge L. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, con particolare riferimento all’idoneità degli elementi documentali prodotti in giudizio volti a dimostrare il trasferimento del singolo rapporto.
La controversia trae origine da un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato, il quale contestava la legittimazione attiva della società cessionaria procedente, deducendo l’assenza di prova, da un lato, della cessione e, dall’altro lato, dell’inclusione dello specifico credito azionato nel perimetro della cessione.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, in particolare per la mancata produzione integrale del contratto di cessione.
Il valore degli elementi indiziari ai fini della prova
La Corte territoriale, con la decisione in esame, riforma integralmente la sentenza di primo grado, valorizzando il corredo documentale prodotto dalla società appellante. In particolare, la Corte, richiamando il più recente orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione, ribadisce che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”. La mancata produzione del contratto di cessione non è quindi ostativa alla dimostrazione della titolarità del credito, in presenza di altri elementi probatori”.
In tale prospettiva, la mancata produzione del contratto di cessione non assume carattere dirimente ove il trasferimento del credito possa essere desunto da un insieme coerente di elementi, da valutarsi congiuntamente.
Tra questi, acquistano rilevanza l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione resa dalla banca cedente attestante l’avvenuta cessione e i documenti giustificativi del credito.
La Corte evidenzia come la pubblicazione ai sensi dell’art. 58 TUB, pur non costituendo di per sé prova della titolarità del singolo credito, consenta, unitamente ad altri elementi, di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di trasferimento. In tal senso, viene richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica enumerazione analitica dei crediti ceduti, essendo sufficiente che gli elementi comuni indicati nell’avviso (ad esempio, tipologia del rapporto, classificazione a sofferenza, segnalazione in Centrale Rischi) permettano di ricondurre il credito controverso alla cessione.
E ciò in un contesto in cui “Come statuito da Cass. civ. 33966/2025 la pubblicazione sulla G.U. “fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione”.
Il provvedimento della Corte d’Appello di Torino valorizza altresì la dichiarazione resa dalla cedente, qualificata come elemento indiziario rilevante, in quanto proveniente dal soggetto originariamente titolare del credito e, dunque “dall’unico soggetto eventualmente interessato a far valere l’inesistenza della cessione”, e funzionale anche a consentire al debitore un pagamento liberatorio, così da evitare il rischio di un doppio pagamento. La Corte rileva, inoltre, che “La circostanza che la dichiarazione sia stata formata al di fuori del contraddittorio processuale non ne inficia l’efficacia, trattandosi di documento proveniente da terzo estraneo alla lite e privo di interesse a favorire una delle parti”.
Infine, quale ulteriore elemento da valorizzare, la Corte ha evidenziato che la società appellante ha provveduto alla produzione di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto di credito azionato, evidentemente trasmessa dalla banca cedente.
La decisione della Corte d’Appello di Torino
All’esito dell’esame della documentazione prodotta, la Corte ha dunque accolto l’appello ed osservato che “In tale prospettiva, la titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando, come nel caso di specie, essa risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei ad escludere, in concreto, qualsiasi rischio di un pagamento a soggetto non legittimato. Tali considerazioni valgono a perimetrare il concreto ed attuale interesse del debitore a contestare la titolarità del credito: oltre tale limite, la contestazione si palesa come meramente strumentale”.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che attribuisce rilievo al complesso delle evidenze documentali, costituenti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a confermare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria, anche in difetto di produzione del contratto di cessione.
25.08.2026