In tema di mediazione obbligatoria, l’esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi a un organismo territorialmente incompetente non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, né “consuma” il potere della parte onerata di adempiere alla condizione di procedibilità. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, qualora il giudice, alla prima udienza, rilevi che la mediazione non è stata validamente esperita, non deve dichiarare l’improcedibilità, ma è tenuto ad assegnare alle parti un termine per l’introduzione o la rinnovazione della procedura dinanzi all’organismo competente, fissando una successiva udienza per la verifica dell’avveramento della condizione.
Tribunale di Novara, ordinanza del 13.10.2025
L’ordinanza in commento ha ad oggetto una questione procedurale di notevole rilevanza in materia di mediazione obbligatoria, laddove affronta le conseguenze derivanti dall’esperimento del tentativo di mediazione dinanzi a un organismo territorialmente incompetente. Il Giudice chiamato a pronunciarsi sul punto ha ritenuto che l’invalidità del primo tentativo di mediazione non preclude la possibilità di un suo corretto svolgimento se realizzato entro la prima udienza.
Il Tribunale di Novara ha, infatti, osservato che: “l’art. 5, co. 2 del d. lgs. n. 28/2010, tuttavia, stabilisce che, nelle controversie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice “non oltre la prima udienza” e, inoltre, che, “il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale”; la norma, dunque, prevede quale termine ultimo entro cui la condizione di procedibilità deve sussistere “la prima udienza di trattazione”.
Non soltanto il Giudice adito ha confermato che il tentativo obbligatorio di mediazione può essere validamente svolto entro la prima udienza, ma ha operato un’ulteriore riflessione. Il Magistrato si è infatti interrogato sul contegno processuale da assumere nel caso in cui la mediazione non sia stata svolta o sia stata invalidamente esperita. La soluzione offerta assume un importante rilievo processuale posto che il Tribunale di Novara ritiene, nei predetti casi, di dover assegnare un nuovo termine per poter consentire alle parti di svolgere la procedura conciliativa precisando quindi che: “l’introduzione dinanzi a organismo incompetente, infatti, non “consuma” la facoltà e l’onere della parte di avviare la mediazione, integrando la condizione di procedibilità; a maggior ragione, nell’ipotesi in cui la mediazione sia stata avviata (anche dopo precedente invalido tentativo), ma alla prima udienza di trattazione non sia ancora conclusa, il giudice è tenuto a rinviare detta udienza a data successiva al suo termine”. I principi innanzi esposti sono stati resi nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ove la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e sono stati ritenuti validi anche nel caso in cui la procedura di mediazione sia stata svolta avanti ad un organismo incompetente e sanata in tempo utile per la prima udienza di comparizione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Novara attesa la pendenza di ulteriore procedura di mediazione ha concesso il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire alle parti lo svolgimento della stessa e, quindi, il verificarsi della condizione di procedibilità della domanda.
17.09.2026