Nell’ipotesi in cui il legale utilizzi tecniche informatiche nella redazione degli atti idonee a facilitarne la consultazione e/o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del processo civile telematico, per la Corte di Cassazione è applicabile quanto previsto dall’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, che consente un aumento percentuale (fino al 30%) nella liquidazione del compenso dell’avvocato.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 1246 del 20 gennaio 2026
Con l’ordinanza n. 1246 del 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di corretta regolamentazione delle spese processuali nell’ipotesi di utilizzo di strumenti e modalità digitali per la predisposizione degli atti difensivi.
La vicenda trae origine da un giudizio risarcitorio promosso da una lavoratrice, rimasta vittima di un infortunio nel piazzale di una società poi fallita.
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria e, avverso tale decisione, la società soccombente ha proposto appello, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
L’istanza incidentale è stata accolta dalla Corte d’Appello, la quale, tuttavia, nel decidere nel merito in secondo grado, ha rigettato l’impugnazione.
Inoltre, il provvedimento della Corte territoriale ha omesso di liquidare le spese relative al procedimento incidentale di sospensione e non ha riconosciuto la maggiorazione del compenso richiesta dal difensore per l’impiego di strumenti informatici idonei ad agevolare la consultazione telematica di atti e scritti difensivi.
La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e lamentando l’omessa pronuncia sulle specifiche richieste di liquidazione.
Chiamata a decidere della questione, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha innanzitutto affermato che la liquidazione delle spese del subprocedimento incidentale deve necessariamente essere disposta con il provvedimento che definisce il giudizio principale, in coerenza con l’esito complessivo della controversia.
Con riferimento alla maggiorazione per l’utilizzo di tecniche informatiche, la Corte di legittimità ha accertato che, nel caso di specie, gli atti difensivi erano stati redatti, sia nel giudizio di merito sia in quello di legittimità, con modalità tali da facilitarne la consultazione, in particolare mediante rinvii interni e una strutturazione coerente con le esigenze del processo civile telematico.
Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, la maggiorazione del compenso richiesta dal difensore ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 doveva essere riconosciuta, risultando integrati i presupposti previsti dalla norma.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del grado d’appello.
L’orientamento espresso si configura, dunque, come un significativo incentivo per i difensori all’impiego di strumenti informatici idonei ad agevolare la consultazione telematica di atti e scritti difensivi, anche in considerazione della possibilità di ottenere la liquidazione di un compenso maggiorato.
15.09.2026