Con l’entrata in vigore, il 3 febbraio 2026, del DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, si completa il percorso attuativo della riforma della professione di agente sportivo delineata dall’art. 12 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37. Il regolamento attribuisce al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI e gestito tramite piattaforma informatica unica, una funzione centrale e condizionante ai fini dell’esercizio legittimo dell’attività di intermediazione, in coerenza con un quadro multilivello che si coordina tanto con l’ordinamento sportivo quanto con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il principio che emerge con chiarezza è che l’iscrizione al Registro, valida esclusivamente per l’anno solare e subordinata a rinnovo espresso, costituisce presupposto dinamico e costantemente verificato dell’attività professionale. Non si tratta più di un requisito statico, ma di una condizione soggetta a controllo continuativo, resa effettiva dalla digitalizzazione integrale delle procedure di iscrizione, rinnovo, comunicazione e deposito dei contratti di mandato. In tale contesto si collocano gli obblighi di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale – con durata almeno annuale e senza franchigie opponibili al terzo – nonché l’obbligo di aggiornamento minimo di venti ore annue entro il 1° novembre, il cui inadempimento integra violazione disciplinarmente rilevante.
La portata applicativa del sistema emerge con evidenza ove si consideri l’ipotesi di una società sportiva che conferisca mandato a un soggetto formalmente abilitato ma non in regola con il rinnovo annuale o privo di copertura assicurativa conforme. In simili circostanze, il profilo di responsabilità non si esaurisce nella posizione dell’agente, poiché il DPCM n. 218/2025 prevede un regime sanzionatorio graduato ed esteso anche alle condotte che agevolino l’esercizio abusivo, imponendo agli operatori sportivi un dovere di verifica preventiva dell’effettiva iscrizione al Registro prima del conferimento dell’incarico o del pagamento del compenso.
Nel complesso, il nuovo regolamento segna il passaggio da una logica autorizzatoria episodica a un modello di vigilanza continuativa, nel quale il Registro nazionale assume funzione sostanziale di presidio permanente dei requisiti soggettivi, assicurativi e formativi dell’agente sportivo.
Dunque, ne deriva un rafforzamento della natura regolamentata dell’attività e un ampliamento dei correlati profili di responsabilità, con evidenti ricadute operative sia per le società e associazioni sportive sia per l’attività consulenziale e contenziosa dei professionisti chiamati ad assistere gli operatori del settore.
23.03.2026