Il contesto normativo: la L. 119/2025 e il “decreto Salva-Olimpiadi”
Con la legge 8 agosto 2025, n. 119, il Parlamento ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026».
Il cuore del dibattito giuridico, tuttavia, ruota attorno a un provvedimento precedente: il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, successivamente convertito, con cui il Governo ha qualificato la Fondazione Milano-Cortina 2026 come ente di diritto privato, escludendone espressamente la natura di organismo di diritto pubblico.
La scelta normativa ha prodotto effetti immediati anche sul piano penale. L’inchiesta della Procura di Milano – incentrata su presunti affidamenti diretti pilotati tra il 2020 e il 2021, in cambio di ipotizzate utilità per servizi digitali – si è arrestata proprio in forza del nuovo assetto giuridico introdotto dal decreto, ribattezzato dalla stampa “Salva-Olimpiadi”.
È in questo contesto che si colloca l’ordinanza della G.I.P. Patrizia Nobile, la quale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità dell’art. 11 del richiamato decreto-legge.
Secondo la Procura, la norma in questione avrebbe creato un vero e proprio “scudo” rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione e la turbativa d’asta.
La posta in gioco è dunque elevata: non solo la qualificazione giuridica della Fondazione Milano-Cortina 2026, ma anche l’assetto complessivo di legalità, trasparenza e controllo che accompagna l’organizzazione di un evento di rilevanza globale.
Natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina 2026: una privatizzazione “ad hoc”
L’art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, interviene in modo diretto sulla qualificazione della Fondazione. La disposizione chiarisce in via interpretativa che le sue attività «non sono disciplinate da norme di diritto pubblico» e che l’ente «non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico», operando «sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali».
Secondo la G.I.P., si tratterebbe di una privatizzazione normativa “mirata”, a sottrarre detto ente all’operatività delle norme imperative pubblicistiche che regolano la contrattazione delle amministrazioni pubbliche.
Al contrario, gli indici sintomatici della natura pubblicistica della Fondazione sarebbero individuati dalla procura nella composizione degli organi con nomine pubbliche, nella copertura delle eventuali perdite tramite garanzie statali o territoriali e nella finalità di interesse generale connessa all’organizzazione dei Giochi.
Il conflitto tra le due qualificazioni non è nominalistico, ma strutturale: da esso dipendono il regime dei contratti, la disciplina dei controlli, la responsabilità degli amministratori e la tutela giurisdizionale.
I profili costituzionali: le “zone franche” della legalità
L’ordinanza della G.I.P. apre un fronte di rilievo costituzionale. In primo luogo, viene evocata la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: trattare come privato un ente che esercita funzioni di interesse pubblico determinerebbe una disparità rispetto ad altri soggetti sottoposti alle regole dell’evidenza pubblica.
Non a caso, il giudice parla di una «irragionevole zona franca per i dipendenti dell’ente», i quali, pur gestendo interessi pubblici, godrebbero di una sostanziale immunità rispetto ai reati propri della pubblica amministrazione.
Vengono inoltre in rilievo i profili di possibile violazione degli artt. 11, 77 e 117 Cost., nonché degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea sanciti dalla direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici e dalla Convenzione ONU contro la corruzione (Convenzione di Mérida).
Conclusioni: quali scenari?
Gli effetti di una declaratoria di incostituzionalità sarebbero immediati e rilevanti. La Fondazione tornerebbe sotto il perimetro della disciplina pubblicistica in tema di contratti, appalti, trasparenza e responsabilità, con la possibile riapertura o prosecuzione delle indagini penali.
Il caso della Fondazione Milano-Cortina 2026 dimostra come l’esigenza di efficienza organizzativa non possa spingersi sino a comprimere i principi costituzionali di legalità, uguaglianza e trasparenza, né gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e internazionale.
La decisione della Consulta è dunque destinata ad incidere non solo sull’organizzazione dei Giochi, ma anche sui futuri modelli istituzionali delle grandi manifestazioni pubbliche di rilievo nazionale.
23.03.2026