L’eliminazione del vincolo sportivo nel settore dilettantistico, efficace dal 1° luglio 2025, costituisce uno snodo centrale della recente evoluzione del diritto sportivo, all’esito di un percorso normativo lungo e stratificato, segnato da interventi legislativi e reiterati differimenti, tra cui le modifiche all’art. 31 del d.lgs. n. 36/2021, da ultimo ad opera del d.l. n. 89/2024.
Tale approdo non rappresenta un intervento isolato, ma il risultato di una progressiva maturazione del sistema, volta a bilanciare la maggiore libertà degli atleti con l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità delle società sportive, in particolare dilettantistiche.
Il vincolo sportivo: genesi, struttura e ratio dell’istituto
Una compiuta analisi della portata innovativa della riforma impone, in via preliminare, una ricostruzione dell’istituto del vincolo sportivo, tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale.
Tradizionalmente, il vincolo sportivo si sostanziava nel legame giuridico che sorgeva in capo all’atleta per effetto del tesseramento presso una determinata società, con la conseguenza che lo stesso non poteva liberamente trasferirsi ad altro sodalizio senza il consenso della società di appartenenza ovvero senza il pagamento di un corrispettivo per lo svincolo.
Tale meccanismo comportava una significativa compressione della libertà negoziale dell’atleta, ma trovava la propria giustificazione in una pluralità di esigenze proprie dell’ordinamento sportivo.
Difatti, il vincolo assolveva a una funzione di stabilizzazione dei rapporti, garantendo continuità alle associazioni, tutelava gli investimenti formativi delle società, soprattutto nei settori giovanili, e si inseriva in una concezione solidaristica dell’ordinamento sportivo, in cui l’interesse collettivo prevaleva su quello dell’atleta.
Con il progressivo affermarsi della dimensione economica dello sport e della centralità dei diritti della persona, tali giustificazioni hanno però evidenziato crescenti profili di criticità.
L’evoluzione dell’istituto e il suo superamento nel dilettantismo
Mentre nel settore professionistico il vincolo sportivo era stato superato già da tempo, attraverso un intervento legislativo volto a garantire la piena libertà contrattuale dell’atleta, nel dilettantismo esso aveva continuato a trovare applicazione, determinando una persistente asimmetria tra i due ambiti.
Difatti, in ordine al settore dilettantistico il tesseramento veniva qualificato quale atto di adesione a un rapporto associativo, dal quale discendeva l’assoggettamento dell’atleta alle regole federali. Il vincolo sportivo, pertanto, trovava la propria fonte nella volontà dell’atleta di inserirsi nell’organizzazione sportiva, pur con i limiti derivanti dalla posizione di debolezza contrattuale che frequentemente caratterizzava tale scelta.
Proprio tali profili hanno contribuito a determinare una progressiva crisi dell’istituto, ritenuto sempre meno compatibile con i principi generali dell’ordinamento, in particolare con quelli relativi alla libertà contrattuale e alla tutela della persona.
La soluzione legislativa: abolizione del vincolo e introduzione del premio di formazione
È proprio dall’esigenza di superare la dimensione pubblicistica, quale espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo in favore di una lettura più coerente con gli schemi del diritto privato che il legislatore del 2021 ha inteso intraprendere un processo di riforma teso al superamento del vincolo sportivo e introducendo, contestualmente, strumenti idonei a compensare le esigenze delle società sportive.
In tale contesto, ad esempio, si colloca il premio di formazione tecnica, previsto in occasione della stipula del primo contratto di lavoro sportivo. Esso è finalizzato a riconoscere un corrispettivo alle società che hanno contribuito alla crescita dell’atleta, secondo criteri che tengono conto della durata e della qualità del percorso formativo.
Elemento di significativa innovazione è rappresentato dalla distribuzione del premio tra tutte le società coinvolte nella formazione dell’atleta, superando il precedente modello che concentrava il beneficio in capo all’ultimo sodalizio.
Permane, tuttavia, un margine di intervento in capo alle federazioni, chiamate a disciplinare in concreto le modalità di applicazione dell’istituto, nonché a individuare criteri di quantificazione adeguati.
Profili applicativi e criticità del nuovo assetto
L’entrata in vigore della disciplina ha evidenziato alcune criticità di carattere sistematico e operativo sin dalle prime applicazioni.
In primo luogo, si registra una non uniforme tempestività e omogeneità nell’adeguamento dei regolamenti federali alla nuova disciplina, con conseguenti disallineamenti tra fonti statali e normative di settore.
In secondo luogo, la disciplina del premio di formazione tecnica presenta rilevanti complessità applicative, in particolare nella determinazione e ripartizione del premio tra le società coinvolte, per la difficoltà di individuare criteri idonei a riflettere il contributo effettivo, non adeguatamente rappresentato dal solo dato temporale. Ne derivano inevitabili margini di discrezionalità, con possibili divergenze interpretative e rischi di contenzioso, che evidenziano l’esigenza di criteri chiari e trasparenti.
Ulteriori criticità riguardano, infine, le forme di vincolo temporaneo, suscettibili di incidere sulla libertà contrattuale dell’atleta
Considerazioni conclusive
Il superamento del vincolo sportivo, pertanto, segna un passaggio rilevante, riconoscendo la centralità della libertà contrattuale dell’atleta, pur lasciando ancora in equilibrio le esigenze di tutela degli investimenti formativi.
La riforma, tuttavia, segna l’inizio di una nuova fase interpretativa, in cui prassi e dottrina definiranno i confini del nuovo assetto, rendendo fondamentale il ruolo del giurista nel coniugare certezza del diritto ed equità sostanziale.
09.03.2026