L’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026 ha offerto un angolo visuale particolarmente utile per approfondire l’architettura della giustizia sportiva, ovvero un sistema che, pur avendo nel CONI il perno ordinamentale interno, si innesta stabilmente su un livello sovranazionale (CIO/IF e, soprattutto, Tribunale Arbitrale dello Sport – TAS/CAS), con innesti “funzionali” di urgenza durante i Giochi. Due vicende emerse nelle settimane olimpiche – una in materia di espressione politica e una in materia di antidoping – rendono evidente la natura multilivello dei rimedi e la conseguente complessità delle tutele.
Un ordinamento su più livelli: Federazioni, CONI, NADO e TAS
In estrema sintesi, anticipando quanto sarà oggetto di prossimi contributi, possiamo sin d’ora precisare che la giustizia sportiva italiana si struttura su più piani: (i) giustizia “endofederale” regolata dagli organi interni di ciascuna federazione nazionale (ad es. Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello), (ii) giustizia “esofederale” di ultima istanza, con funzione nomofilattica e di garanzia (Collegio di Garanzia dello Sport), e (iii) settore antidoping, oggi di competenza di NADO Italia, con proprie articolazioni giudicanti e di appello.
Questo sistema, tuttavia, durante un evento olimpico subisce un fisiologico mutamento: la disciplina applicabile è quella del CIO e delle Federazioni Internazionali (IF), i controlli fanno capo ai meccanismi internazionali (International Testing Agency – ITA) e le controversie, per ragioni di celerità e uniformità, convergono sul TAS, spesso nella forma della divisione ad hoc istituita per i Giochi.
Ne deriva la naturale conseguenza che l’atleta (italiano o straniero) si muove entro una catena procedimentale nella quale l’ordinamento sportivo nazionale resta rilevante, ma non sempre decisivo, perché la sede finale di composizione – specie in materia olimpica e antidoping – è esterna.
Il “casco” dell’atleta ucraino e i limiti all’espressione: Regola 50, linee guida e sindacato del TAS
Tra i casi più discussi di Milano–Cortina 2026 figura l’esclusione del noto skeletonista ucraino, sanzionato per aver insistito nel voler gareggiare con un casco recante i volti di sportivi uccisi nel conflitto in Ucraina. La decisione è stata assunta in applicazione delle linee guida CIO sull’espressione visiva degli atleti e del divieto di messaggi politici nelle sedi di gara, riconducibile alla Regola 50 della Carta Olimpica. La decisione è stata anche oggetto di ricorso, esaminato dalla divisione ad hoc del TAS, che lo ha respinto, confermando la squalifica e l’esclusione dalle gare.
Il profilo di interesse, qui, non è solo “valoriale”, ma strettamente giuridico: in un contesto olimpico, il bilanciamento tra libertà di espressione dell’atleta e neutralità del campo di gara è tradotto in standard regolamentari predeterminati (Rule 50 + guidelines) e in un sindacato arbitrale (TAS) tipicamente orientato a verificare ragionevolezza, proporzionalità e coerenza applicativa della regola, più che a sostituire la discrezionalità tecnica dell’organo di gara.
L’episodio chiarisce un punto nodale: la giustizia sportiva non è soltanto “disciplinare” o “competitiva”, ma nei grandi eventi diventa anche giustizia regolatoria, chiamata a decidere – con tempi compressi – su conflitti che toccano diritti fondamentali, ma che vengono incanalati in clausole sportive di neutralità e integrità della competizione.
Antidoping tra sospensione provvisoria, appello interno e convocazione.
Sul versante antidoping, Milano–Cortina 2026 ha visto il caso di una biatleta italiana, risultata positiva al letrozolo in un controllo fuori competizione del 26 gennaio 2026, con conseguente sospensione provvisoria e iniziale esclusione dalla squadra olimpica da parte del CONI.
L’evoluzione successiva evidenzia la specificità del procedimento antidoping: la sospensione è stata revocata in sede di impugnazione presso gli organi NADO (con accoglimento della tesi della contaminazione accidentale), permettendo all’atleta di riprendere l’attività. Tuttavia, l’epilogo sportivo non è stato automaticamente ripristinatorio: nonostante la riammissione sul piano disciplinare, l’atleta non è stata selezionata per la staffetta – l’unica prova per la quale risultava qualificata – rimanendo di fatto fuori dalla partecipazione olimpica.
L’accertamento antidoping (sanzionatorio) e la selezione tecnica (discrezionale) appartengono a piani distinti. La revoca della sospensione rimuove l’ostacolo giuridico alla partecipazione; ma non trasforma, di per sé, una posizione di idoneità in un diritto soggettivo alla convocazione o all’impiego in gara, ove il regolamento e l’ordinamento tecnico attribuiscano margini valutativi alla federazione o allo staff.
I tratti distintivi del sistema: urgenza, specializzazione e prevedibilità
I due casi mettono in luce tre caratteristiche strutturali della giustizia sportiva in ambito olimpico.
In primo luogo, l’urgenza procedurale, ossia la necessità che il contenzioso dei Giochi si risolva in decisioni immediate. La divisione ad hoc del TAS nasce proprio per garantire una tutela rapida, evitando che il ritardo nella decisione vanifichi l’utilità del rimedio.
In secondo luogo, la giustizia sportiva è caratterizzata da specializzazione e tecnicità: la Rule 50 e la disciplina antidoping sono sistemi normativi “chiusi”, con logiche proprie (integrità, neutralità e standard probatori tipici del settore). I giudici sportivi operano in un quadro che privilegia coerenza e uniformità internazionale.
In ultimo, occorre considerare che, anche quando l’atleta ottiene una decisione favorevole sul piano disciplinare (come nel caso Passler), le conseguenze sul piano agonistico possono restare condizionate da scelte tecniche. È un terreno che impone, in chiave difensiva, una strategia integrata: contestare tempestivamente la misura interdittiva, ma anche valutare gli spazi (spesso più ristretti) di tutela rispetto agli atti di selezione.
In conclusione, l’esperienza di Milano–Cortina 2026 conferma che parlare di “giustizia sportiva italiana” non significa più descrivere un sistema confinato entro le mura domestiche: nei grandi eventi, l’ordinamento nazionale si interfaccia con regole e giudici sovranazionali, in un equilibrio che richiede competenza tecnica e rapidità.
23.03.2026