30.01.2026 Icon

I contratti devono essere consegnati?

La Prima Sezione civile della Cassazione è recentemente intervenuta in tema di ampiezza dell’onere di consegna della documentazione bancaria.

La Suprema Corte ha ricordato che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, è un diritto sostanziale. Tuttavia,

Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”.

Dunque, i giudici di legittimità hanno precisato che il dovere di consegna resta circoscritto alle operazioni e non riguarda la documentazione contrattuale.

La Corte giunge a tale affermazione valorizzando, sul piano letterale, la nozione di “singole operazioni”, ossia tutte le operazioni che la banca svolge nell’interesse della propria clientela, essenzialmente riconducibili alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito. Il contratto bancario programma tali operazioni, ma non si identifica con esse:

La distinzione tra l’uno e le altre viene chiaramente ad emersione nell’art. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dell’eterointegrazione del contratto che sia mancante dell’indicazione dei tassi di interesse o di altre condizioni negoziali, o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla”.

In chiave sistematica, la Cassazione collega il decennio previsto dall’art. 119 TUB al termine di conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 2220 c.c.:

il fatto che il cliente possa ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni «poste in essere negli ultimi dieci anni» si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera l’obbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso”.

La Corte precisa, dunque, un punto spesso trascurato: il diritto del cliente ad avere il contratto discende dall’art. 117, comma 1, TUB (“un esemplare è consegnato ai clienti”), che impone la consegna dell’esemplare in sede di stipula, ma non introduce un obbligo permanente di rilasciare ulteriori copie una volta che la consegna sia stata correttamente eseguita. Si tratta, infatti, di un diritto diverso rispetto a quello di cui all’art. 119 TUB: è pur vero che

talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del consumatore, contemplano discipline diverse (…) si tratta (…) di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivo di quest’ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina della trasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivo della norma in discorso”.

Da tali considerazioni la Cassazione giunge a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119 TUB, una copia del contratto da lui già ricevuto.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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