L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento riporta al centro del dibattito una questione di grande rilievo pratico e, tuttora, priva di una soluzione univoca, soffermandosi sulle forme processuali da osservare quando un convenuto propone una domanda nei confronti di un altro convenuto.
In particolare, ci si interroga se tale iniziativa possa essere validamente formulata nella comparsa di risposta, come semplice domanda riconvenzionale, oppure se debba conformarsi alla disciplina della chiamata in causa del terzo, con richiesta di differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.
Il caso in esame nasce da una controversia immobiliare nella quale l’attore chiedeva il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo nei confronti di più soggetti. Nel corso del giudizio venivano presentate domande di manleva incrociate tra i convenuti ed alcune venivano proposte chiedendo il differimento della prima udienza, altre invece no.
Approdato il giudizio in secondo grado, la Corte d’Appello dichiarava inammissibili queste ultime, ritenendo che la domanda contro altro convenuto non possa essere proposta liberamente come una riconvenzionale, ma debba rispettare le regole sancite dall’art. 269 c.p.c., proprie della chiamata in causa del terzo.
Avverso tale decisione veniva quindi proposto ricorso, con conseguente esame della questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte non ha, tuttavia, deciso nel merito, ma ha messo in luce un contrasto giurisprudenziale profondo, fondato su due linee interpretative.
Secondo un primo orientamento – di matrice tradizionale – la domanda proposta da un convenuto contro un altro può essere formulata nella comparsa di risposta, come una mera domanda riconvenzionale.
Il principio si fonda sul fatto che, essendo il destinatario già parte del processo, gli sono garantite tutte le informazioni necessarie per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Secondo questa tesi, dunque, l’eventuale richiesta di differimento della prima udienza costituirebbe un adempimento meramente formale, privo di incidenza sostanziale sul contraddittorio che si tradurrebbe in un inutile appesantimento del procedimento.
Accanto a questa interpretazione se ne è però affermata un’altra – più recente e più rigorosa – secondo la quale il convenuto, destinatario della domanda “nuova”, si trova rispetto a essa nella stessa posizione di un terzo. Di conseguenza, per tutelarne pienamente il diritto di difesa, sarebbe indispensabile rispettare le forme dell’art. 269 c.p.c., con differimento della prima udienza e notifica dell’atto di citazione.
In altre parole, per tale orientamento, non rileva il fatto che il convenuto sia già parte del giudizio in relazione alla domanda dell’attore, perché la nuova pretesa (del convenuto) introduce un rapporto processuale diverso. Pertanto, per garantire pienamente il diritto di difesa, sarebbe necessario assicurare il termine minimo a comparire attraverso il differimento dell’udienza e la notifica dell’atto. In mancanza, la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Appare, dunque, evidente che il vero nodo della questione stia nel significato da attribuire alla nozione di “terzo”: se in senso formale, come soggetto estraneo al processo, oppure in senso funzionale, come soggetto estraneo al rapporto processuale introdotto dalla nuova domanda.
Da questa scelta interpretativa dipende l’ammissibilità stessa delle domande tra convenuti.
Proprio per la rilevanza pratica del problema, e per l’evidente incertezza interpretativa, la Cassazione ha disposto – ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. – la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di notevole importanza.
15.09.2026