Con la recentissima sentenza del 16 dicembre 2025, il Tribunale di Macerata si è pronunciato sulla dibattuta questione relativa alla validità della deroga all’art. 1957 c.c. nei contratti di fideiussione stipulati da un soggetto consumatore, con particolare accento all’ipotesi in cui la garanzia sia prestata “fino a totale estinzione di ogni credito”.
La decisione trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai garanti della società debitrice principale, chiamati al pagamento dell’esposizione debitoria derivante da un contratto di finanziamento chirografario e da un contratto di conto corrente, in ragione della sottoscrizione di una fideiussione specifica legata al primo rapporto e della concessione di una fideiussione omnibus.
Gli opponenti, tra i motivi di opposizione, deducevano la nullità della clausola contenuta nelle due fideiussioni in deroga all’art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Il tribunale ha rigettato in toto il motivo di opposizione.
In particolare, il Giudice di merito ha posto l’attenzione su un’ulteriore clausola contenuta in entrambe le fideiussioni, in forza della quale la Banca avrebbe potuto far valere i propri diritti verso i garanti sino alla totale estinzione di ogni credito vantato nei confronti del debitore principale.
A partire da ciò il Tribunale ha operato una distinzione tra la fideiussione la cui validità è dipendente dalla scadenza dell’obbligazione principale – ipotesi nella quale trova applicazione l’art. 1957 c.c. – e la fideiussione in cui il garante si obbliga sino al totale soddisfacimento del credito, prescindendo dalla scadenza dell’obbligazione garantita. In quest’ultimo caso, il termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. risulta inapplicabile
Nel caso di specie ci si trovava davanti alla seconda fattispecie.
La conseguenza dell’inserimento di una clausola che collega la durata della fideiussione al totale soddisfacimento del credito è che la validità ed efficacia della garanzia non è più ancorata alla scadenza dell’obbligazione principale, bensì al totale soddisfacimento di quest’ultima “con conseguente estraneità della relativa situazione all’area di operatività dell’art. 1957 c.c. […] e ciò indipendentemente dalla qualifica di consumatore del garante”.
Con tale pronuncia, il Tribunale di Macerata ha confermato che, quando siano le stesse parti a svincolare la fideiussione da un termine (come la scadenza dell’obbligazione principale) e a collegarne l’efficacia all’integrale soddisfacimento del credito, l’azione del creditore non è soggetta ad alcun termine decadenziale neppure nell’ipotesi in cui il garante rivesta la qualifica di consumatore. Ciò in quanto la natura stessa della fideiussione è legata al completo pagamento del debito garantito.
Dunque, ove il credito non risulti soddisfatto, la fideiussione resta pienamente efficace, senza che ciò comporti uno squilibrio normativo rilevante ai sensi del Codice del Consumo.
Ne discende che la qualifica di consumatore non rende automaticamente vessatoria la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., qualora siano le parti a concordare di strutturare la fideiussione in modo tale da legare la sua efficacia al completo pagamento del debito: “sono le stesse parti che correlano la validità ed efficacia dell’obbligazione fideiussoria non ad un termine, non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma all’integrale soddisfacimento di questa. L’azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza e il soddisfacimento, nel caso in esame, è pacifico che non è avvenuto”.
In definitiva, quando la fideiussione è legata al totale soddisfacimento del credito, l’art. 1957 c.c. non è applicabile ab origine, neppure in presenza di un garante-consumatore, non essendo ravvisabile alcuno squilibrio contrattuale rilevante tra le parti.
La pronuncia in commento si inserisce così nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a confermare che le clausole contrattuali il cui effetto è quello di inibire l’applicazione dell’art. 1957 c.c., non determinano necessariamente una vessatorietà nel rapporto ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
25.08.2026