Con la Circolare 1/2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le nuove disposizioni operative del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, profondamente riformato a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il nuovo quadro normativo non si limita a disciplinare gli aspetti procedurali di accesso alle risorse pubbliche, ma ridefinisce in modo significativo il ruolo dei Confidi e delle Fondazioni antiusura, introducendo strumenti innovativi di sostegno al credito e rafforzando i presidi di controllo, trasparenza e responsabilità nella gestione dei contributi pubblici.
L’intervento normativo, infatti, si colloca nel solco della tradizionale funzione preventiva del Fondo, finalizzata a favorire l’accesso al credito legale di soggetti che versano in condizioni di particolare fragilità economica e finanziaria, ma introduce altresì elementi che ne ampliano gli strumenti operativi e rafforzano i meccanismi di vigilanza e monitoraggio.
Requisiti soggettivi e rafforzamento degli standard organizzativi
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la ridefinizione dei requisiti soggettivi necessari per operare con le risorse pubbliche del Fondo. Per le Fondazioni e Associazioni antiusura vengono introdotti requisiti patrimoniali minimi differenziati in funzione dell’ambito territoriale di operatività, unitamente all’obbligo per gli esponenti aziendali di possedere requisiti di onorabilità modellati su quelli previsti per gli intermediari finanziari dal decreto ministeriale n. 169 del 2020. Viene inoltre richiesto che i rappresentanti legali e gli amministratori siano dotati di adeguata esperienza professionale nei settori giuridico, economico e finanziario.
Anche per i Confidi si assiste ad un significativo innalzamento degli standard organizzativi: poter accedere ai contributi del Fondo, infatti, essi devono essere autorizzati ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI e rispettare specifici requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti; inoltre, per i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB, vengono altresì richiesti criteri di correttezza e competenza coerenti con la disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari.
Particolarmente significativa appare la scelta del legislatore di collegare l’accesso alle risorse pubbliche a requisiti sempre più vicini a quelli propri del sistema finanziario vigilato, al fine di assicurare una gestione professionale delle risorse pubbliche destinate alla prevenzione dell’usura e di rafforzare l’affidabilità degli enti coinvolti.
Le erogazioni dirette dei Confidi: una nuova modalità di intervento
Tra gli aspetti di maggiore interesse della riforma vi è certamente la possibilità riconosciuta ai Confidi di utilizzare una quota dei contributi ricevuti per effettuare direttamente operazioni di finanziamento a favore delle micro, piccole e medie imprese in situazioni di elevato rischio finanziario.
Si tratta di una novità di significativo rilievo sistematico dal momento che, tradizionalmente, il Fondo antiusura ha operato prevalentemente attraverso il rilascio di garanzie in favore dei soggetti finanziatori mentre, con la nuova disciplina, vengono ampliati gli strumenti di intervento dei Confidi consentendo – entro limiti quantitativi rigorosamente predeterminati – anche l’erogazione diretta del credito, pur rimanendo tuttavia centrale la funzione originaria del Fondo quale strumento di prevenzione dell’usura fondato principalmente sul meccanismo della garanzia pubblica.
L’utilizzo di tale strumento è tuttavia sottoposto a rigorose condizioni, ad esempio: (i) le erogazioni dirette possono essere effettuate entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del Fondo speciale antiusura detenuto dal Confidi e per un importo massimo di 40.000 euro per singola operazione, (ii) almeno il 20% del finanziamento deve essere sostenuto con risorse proprie del Confidi, senza possibilità di beneficiare di ulteriori strumenti pubblici di mitigazione del rischio.
Particolarmente interessante è poi il criterio adottato per la determinazione del costo del credito dal momento che i tassi applicati devono essere tali da consentire esclusivamente il recupero dei costi sostenuti e la remunerazione del rischio limitatamente alla quota di risorse proprie impiegate.
La Circolare precisa, inoltre, che i costi recuperabili non possono eccedere lo 0,5% annuo dell’importo finanziato, con un minimo di Euro 250,00 per singola operazione, ribadendo così la natura sociale dell’intervento, che non può trasformarsi in un’attività di intermediazione orientata al profitto.
Il monitoraggio del rischio e il Tasso Annuale di Decadimento
La disciplina introduce inoltre un sofisticato sistema di monitoraggio fondato sul cosiddetto “Tasso Annuale di Decadimento”, vale a dire il rapporto tra i finanziamenti che entrano in sofferenza e il complesso delle erogazioni effettuate, mirando a coniugare l’ampliamento degli strumenti operativi con adeguati presidi prudenziali.
Qualora, infatti, il tasso di un Confidi risulti per più esercizi consecutivi superiore di oltre il 30% rispetto alla media dei Confidi comparabili, l’ente viene assoggettato a condizioni più stringenti nell’effettuazione di nuove operazioni, potendo effettuare nuove erogazioni dirette soltanto impiegando una quota minima di risorse proprie pari al 40% dell’importo finanziato sino al rientro entro la soglia prevista.
Il sistema delle garanzie pubbliche e i criteri di accesso
Accanto alle erogazioni dirette, resta centrale poi il sistema delle garanzie pubbliche.
La nuova disciplina conferma che le risorse del Fondo possono essere utilizzate per concedere garanzie a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e incondizionate a favore di banche, intermediari finanziari e operatori di microcredito con una copertura che può arrivare fino all’80% dell’importo dovuto per capitale e interessi.
Sul piano operativo, assume particolare rilevanza la definizione della nozione di “elevato rischio finanziario”, requisito essenziale per l’accesso delle PMI agli interventi del Fondo, che viene individuato attraverso una probabilità di insolvenza ad un anno non inferiore al 3,6%, parametro mutuato dalla fascia di rischio più elevata del Fondo di garanzia per le PMI.
La scelta appare significativa perché consente di ancorare l’intervento pubblico a criteri oggettivi e verificabili, riducendo i margini di discrezionalità nella selezione dei beneficiari.
Beneficiari, coperture assicurative e presidi prudenziali
La Circolare dedica inoltre particolare attenzione ai requisiti soggettivi dei beneficiari. Gli interventi dei Confidi sono destinati alle PMI in situazione di elevato rischio finanziario, mentre le Fondazioni e Associazioni continuano ad operare prevalentemente in favore delle famiglie in difficoltà di accesso al credito. Per quanto riguarda le imprese, viene altresì previsto che la concessione di finanziamenti garantiti o di erogazioni dirette sia subordinata alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di stipula delle coperture assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali introdotto dalla legislazione più recente.
Sul versante prudenziale, la nuova disciplina rafforza inoltre il sistema degli accantonamenti posti a presidio delle garanzie rilasciate: per ciascuna operazione ammessa deve essere accantonata una somma non inferiore al 25% dell’importo massimo garantito; tale percentuale viene elevata al 100% per le prime cinque operazioni garantite presenti nel portafoglio dell’ente e al 50% per le successive quindici.
Tale previsione evidenzia la volontà del legislatore di coniugare l’ampliamento dell’operatività del Fondo con un rafforzamento delle misure di contenimento del rischio.
Le operazioni di rinegoziazione del debito
Di particolare interesse pratico sono inoltre le disposizioni dedicate alle operazioni di rinegoziazione del debito: sul punto la circolare chiarisce che tali operazioni devono essere considerate come nuove operazioni garantite e, quando il nuovo finanziamento è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente al medesimo gruppo, deve essere accompagnato dall’erogazione di nuova finanza in misura non inferiore al 20% del debito residuo, onde evitare che la rinegoziazione si traduca in una mera dilazione del debito preesistente, assicurando invece un effettivo sostegno finanziario all’impresa in difficoltà.
La Circolare chiarisce inoltre che la garanzia si estende anche alle ipotesi di sospensione temporanea delle rate e di allungamento della durata del finanziamento, comprese quelle derivanti da previsioni normative o da provvedimenti giurisdizionali, confermando così l’intento di favorire il riequilibrio finanziario dei soggetti beneficiari senza pregiudicare la continuità della copertura pubblica.
Trasparenza, digitalizzazione e obblighi di rendicontazione
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rafforzamento degli obblighi di trasparenza e di monitoraggio.
La gestione del Fondo viene integralmente ricondotta all’interno di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale devono essere registrate le domande di contributo, le operazioni garantite, le erogazioni dirette e le eventuali modifiche dei rapporti finanziari.
La digitalizzazione dell’intero processo consente al Ministero di esercitare un controllo costante sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di disporre di dati aggiornati sull’efficacia degli interventi.
Rilevante è altresì l’obbligo imposto ai soggetti assegnatari di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica rilevante ai fini dell’operatività con il Fondo, nonché di trasmettere relazioni periodiche sull’attività svolta e, per le Fondazioni antiusura, assumono rilievo anche gli indicatori relativi all’attività di ascolto e assistenza delle persone in difficoltà economica, a conferma della centralità della funzione sociale svolta da tali enti.
La riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura segna un’importante evoluzione degli strumenti di contrasto all’esclusione finanziaria.
La possibilità per i Confidi di erogare direttamente credito, l’innalzamento dei requisiti di professionalità e affidabilità degli operatori e il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio testimoniano la volontà del legislatore di rendere più efficace e moderno l’intervento pubblico.
La nuova disciplina appare orientata a coniugare finalità sociali e logiche prudenziali, nella consapevolezza che la prevenzione dell’usura passa oggi anche attraverso la costruzione di un sistema di accesso al credito più efficiente, trasparente e sostenibile.
Nel complesso, la riforma non modifica la finalità originaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, ma ne amplia gli strumenti operativi attraverso un modello che combina maggiore flessibilità degli interventi, rafforzamento dei presidi prudenziali e più incisivi meccanismi di monitoraggio e rendicontazione delle risorse pubbliche.
25.08.2026