18.11.2025 Icon

Fideiussioni specifiche: esclusa la nullità automatica per conformità allo schema ABI

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Rimini ha ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui in caso di eccepita nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, il provvedimento della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata esclusivamente con riferimento alle  fideiussioni omnibus. Ha anche affermato come nel nostro ordinamento non esista un principio generale di proporzionalità tra garanzie e debito; il concorso tra garanzia reale (ipoteca) e personale (fideiussione) non è vietato né può essere considerato, di per sé, abuso dello strumento fiduciario.

Le contestazioni

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. promosso da parte dei fideiussori avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a questi ultimi, nonché alla società debitrice, il pagamento, in favore della banca, di quanto dovutole a titolo di saldo e interessi maturati, in dipendenza di due contratti di mutuo fondiari garantiti da fideiussioni specifiche.

A sostegno della propria prospettazione gli opponenti hanno eccepito, tra altre, la nullità delle fideiussioni specifiche prestate per presunta conformità allo schema ABI nonché per abuso della funzione di garanzia, prospettata in ragione della presunta sproporzione originaria tra garanzie e credito.

Le fideiussioni specifiche e il “mito” dello schema ABI

Con riferimento all’eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI gli opponenti hanno lamentato la presenza delle tipiche clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ritenute nulle in quanto frutto dell’intesa anticoncorrenziale,  invocando la decisione della Banca d’Italia n. 55/2005 quale “prova privilegiata” dell’intesa anticoncorrenziale.

Il Tribunale ha affrontato il nodo qualificatorio e, richiamando con coerenza i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. SU n. 41994/2021 e Cass. n. 26847/2024) ,ha ribadito che per beneficiare della “prova privilegiata” derivante dal provvedimento antitrust, è necessario che la fideiussione sia omnibus.

Nel caso di specie, invece, trattandosi di garanzie specifiche, il giudicante ha affermato come sia  onere della parte che lamenti la richiamata nullità provare ex novo l’esistenza dell’intesa restrittiva e che la mera uniformità contrattuale non è sufficiente a dimostrare la concertazione tra banche.

Assenza di un principio di proporzionalità tra garanzie e credito

Gli opponenti hanno, inoltre, invocato la nullità delle fideiussioni prestate per abuso della funzione di garanzia, sostenendo l’esistenza di una sproporzione originaria tra garanzie e credito, tale da rendere il contratto immeritevole ai sensi degli artt. 1322, comma 2, e 1418 c.c., con evocazione dell’art. 2 Cost., essendo la funzione di garanzia integralmente assolta dall’ipoteca iscritta su una pluralità di immobili della società.

A parere del giudicante, nel caso dei contratti tipici, il tema della valutazione della funzione economico-individuale si pone in tutti i casi in cui il negozio assolve a uno scopo pratico diverso da

quello descritto in astratto dal tipo legale, dovendosi in questa ipotesi verificare se tale concreta finalità sia effettivamente realizzabile, sia razionale, proporzionata e meritevole.

Al contrario, nel caso in cui si discuta di fideiussioni non si pone un problema di accertamento della causa concreta, ciò in quanto queste replicano la funzione astratta che la legge ha individuato per tale negozio, ossia assolvono a uno scopo di garanzia (garantendo l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui).

Il Tribunale è dunque giunto a ritenere come non emerga alcuna mancanza di causa e neppure un difetto di meritevolezza dell’interesse perseguito, non essendo vietato da alcuna norma imperativa il concorso della garanzia fideiussoria con quella ipotecaria e non vigendo nel nostro ordinamento un principio generale di proporzionalità delle garanzie rispetto all’entità del debito garantito che possa determinare la nullità del contratto con esso in contrasto.

Entrambe le doglianze – la prima per carenza di prova e la seconda in quanto infondata – sono state ritenute non meritevoli di accoglimento.

Autore Desirèe Garcea

Associate

Milano

d.garcea@lascalaw.com

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