Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025, n. 132, l’Italia ha adottato un quadro normativo nazionale organico sull’intelligenza artificiale che incide direttamente anche sul diritto d’autore. La legge, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, mira a coniugare sviluppo tecnologico e tutela dei diritti fondamentali, collocandosi in continuità con il Regolamento UE sull’IA (AI Act).
Sul piano del diritto d’autore, la legge introduce modifiche dirette ad articoli già esistenti e nuovi articoli all’interno della L. 633/1941, delineando principi chiari sul ruolo dell’AI nella creazione di opere dell’ingegno.
La modifica più significativa riguarda l’articolo 1 della LDA, che definisce le opere dell’ingegno. La nuova formulazione include espressamente le opere create “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”, ma chiarisce che la tutela resta riservata solo a opere che riflettano un vero apporto creativo umano. L’intervento ribadisce dunque che l’IA è strumento, non autore, e stabilisce il confine entro cui la protezione autoriale può essere riconosciuta.
La legge introduce inoltre un nuovo articolo, il 70‑septies, che disciplina il text and data mining (TDM) per l’addestramento di modelli IA. Tale articolo prevede che le riproduzioni e le estrazioni di testi e dati da opere o banche dati cui si ha legittimo accesso siano consentite solo in conformità agli articoli 70‑ter e 70‑quater, che regolano le eccezioni al diritto d’autore. In particolare, fuori dall’ambito della ricerca scientifica è richiesto il consenso del titolare dei diritti, il quale mantiene la facoltà di opporsi all’uso delle proprie opere. Questa disposizione crea un primo equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela dei diritti d’autore, in linea con la Direttiva UE 2019/790.
Va sottolineato che gli articoli 70‑ter e 70‑quater non sono modificati, ma richiamati espressamente dal nuovo 70‑septies, per definire limiti e modalità dell’uso TDM. Sul piano operativo permangono incertezze: non è chiaro come il titolare debba manifestare l’opposizione né come le piattaforme debbano registrare e monitorare l’uso delle opere per addestramento dei modelli.
Sul fronte penale, la legge inserisce nuove fattispecie per contrastare abusi connessi all’IA, come la diffusione illecita di contenuti manipolati (deepfake), introducendo aggravanti per reati commessi tramite strumenti di IA. Queste norme non modificano la LDA ma completano il quadro di protezione del diritto d’autore nell’era digitale.
Dal punto di vista istituzionale, AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale assumono un ruolo chiave nella sorveglianza e nello sviluppo di standard per l’uso corretto dei sistemi IA, mentre il legislatore richiama principi fondamentali di trasparenza, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali, in linea con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
In sintesi, la L. 132/2025 chiarisce quali opere possono essere tutelate, regolamenta per la prima volta il TDM per l’addestramento dell’IA e conferma la centralità dell’autore umano. Gli articoli chiave coinvolti sono: art. 1 LDA (modificato), nuovo art. 70‑septies (introdotto) e richiamo agli articoli 70‑ter e 70‑quater (in vigore e integrati nel contesto TDM). Resta ora la sfida applicativa: tradurre questi principi in regole operative attraverso linee guida, protocolli tecnici e prassi condivise tra autorità, mercato e titolari dei diritti.
14.09.2026