07.09.2026 Icon

Royalties per un design già proprio: la licenza si annulla per errore

Un designer concede in esclusiva a un’azienda di arredamento lo sfruttamento economico di una seduta di cui si dichiara unico ideatore e proprietario, poi ne reclama le royalties. Peccato che quel modello, come accerta la consulenza tecnica, l’azienda lo avesse progettato e divulgato al pubblico anni prima della firma. Il contratto resta valido quanto a causa e oggetto, ma cade per errore: la società si era impegnata a pagare per sfruttare qualcosa che era già suo. Domanda di condanna respinta, licenza annullata e titolarità dei modelli riconosciuta alla licenziataria.

Trib. Bologna, sent. 9 giugno 2026, n. 4809

Dal bando comunale alla licenza: la storia della seduta contesa

Un architetto e designer aveva concesso a una società di arredamento di design una licenza piena ed esclusiva per la produzione e la vendita, in Italia e all’estero, del progetto di seduta “L211”, poi commercializzato come “L213”, dichiarandosi unico ideatore ed esclusivo proprietario a fronte di royalties pari al 2% del prezzo netto franco fabbrica. Non avendo ricevuto alcun compenso nonostante la commercializzazione del prodotto, agiva per l’accertamento dell’obbligo di pagamento e per la condanna al versamento delle somme maturate e maturande.

La società si costituiva sostenendo che la seduta coincideva con un proprio precedente modello, la “I100”, sviluppata nel 2011 per partecipare a un bando del Comune di Parma per l’allestimento del Parco ex Eridania, non aggiudicato. Chiedeva in via principale la nullità della scrittura per difetto di causa in concreto e mancanza dell’oggetto, o l’annullamento per dolo o errore; in via riconvenzionale, l’accertamento della propria titolarità esclusiva sui modelli.

Decisiva la consulenza tecnica: la sigla “I100” individuava due progetti, entrambi elaborati dalla convenuta nel 2011 per quel bando, e la seconda versione – divulgata con una brochure del settembre 2011 – è risultata identica alla seduta oggetto della licenza. Al momento della stipula, dunque, la licenziataria era già titolare di un modello non registrato sulla seduta che si accingeva a prendere in licenza. La domanda di pagamento è stata respinta.

Causa e oggetto restano in piedi

Il Tribunale non segue però la convenuta sul terreno della nullità. Quanto alla causa, richiamando la lettura ormai consolidata della causa in concreto come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e non come astratta funzione economico-sociale, il Collegio osserva che nella licenza quella sintesi è pienamente realizzata: si scambiano la concessione del diritto di sfruttare economicamente un modello non registrato e un corrispettivo in royalties, con un regolamento di interessi di per sé meritevole di tutela.

Analogo ragionamento per l’oggetto, individuato nelle reciproche prestazioni – possibili, lecite e determinate – e nel bene immateriale che il licenziante si impegnava a far godere alla controparte entro certi limiti. Il passaggio più interessante è proprio qui: la circostanza che il licenziante non fosse in realtà titolare di alcun modello non incide sul requisito dell’oggetto, che non riguarda il bene o la prestazione considerati in rerum natura, ma così come dedotti nel regolamento contrattuale. La titolarità del bene, in altri termini, appartiene al piano dell’attuazione del rapporto e della formazione del consenso, non a quello dell’esistenza degli elementi essenziali del contratto.

Un errore che cade sulle qualità del contraente (e che l’altra parte conosceva)

La via corretta è quindi quella dell’annullamento. Il legale rappresentante della società è incorso in una falsa rappresentazione della realtà, avendo ritenuto il licenziante titolare di un modello che apparteneva invece alla propria azienda. Un errore essenziale, perché cade sull’oggetto del contratto e sulle qualità dell’altro contraente, e riconoscibile: anzi, secondo il Tribunale, effettivamente conosciuto dal licenziante.

Non è stata invece accolta la domanda di annullamento per dolo del terzo, per difetto di prova dell’animus decipiendi in capo ai consulenti coinvolti nella vicenda. Il confine è sottile – la consapevolezza dell’altra parte avvicina la fattispecie al raggiro – ma il rigore probatorio richiesto sul dolo ha imposto di restare nel perimetro dell’errore. Accolta, di conseguenza, anche la riconvenzionale: le sedute “I100” nella seconda versione, “L211” e “L213” sono state ideate, sviluppate e comunque pre-divulgate dalla convenuta, cui appartengono in via esclusiva la titolarità e i diritti di sfruttamento economico.

Pre-divulgazione e clausole di garanzia: cosa insegna la vicenda

La decisione è un buon promemoria sul funzionamento del modello non registrato, che nasce con la divulgazione al pubblico e non richiede alcun deposito: quella brochure del 2011 è servita insieme a fondare la paternità della convenuta e a privare di novità il progetto poi concesso in licenza. Va però tenuto presente che la protezione del modello comunitario non registrato è triennale, sicché l’accertamento ha oggi un valore essenzialmente ricostruttivo della paternità e della legittimazione, più che di privativa attualmente azionabile.

Sul piano pratico, il caso mostra quanto conti la due diligence a monte di un contratto di licenza – la prova decisiva era negli archivi della stessa licenziataria – e quanto sia opportuno presidiare l’operazione con dichiarazioni e garanzie espresse sulla titolarità, sull’originalità e sull’assenza di anteriorità o pre-divulgazioni, accompagnate da rimedi contrattuali dedicati. Affidarsi al solo rimedio dell’errore significa infatti muoversi entro il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di annullamento e affrontare un accertamento tecnico costoso, con l’incognita di una riconoscibilità che non sempre è così evidente come in questa vicenda.

Autore Roberto Plebani

Associate

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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