16.07.2025 Icon

A chi si comunica la convocazione in mediazione?

La mancata notifica della convocazione in mediazione alla parte personalmente non determina l’improcedibilità della causa.

Tribunale di Roma, 9 luglio 2025, n. 10308

Questa è la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Roma, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale era stata eccepita l’irritualità della notificazione della convocazione eseguita presso il legale della parte opponente.

Contratti di finanziamento e mediazione: quando è davvero obbligatoria

Il Giudice, in primo luogo, ha rammentato che la causa verteva in materia di contratto di finanziamento, che – in quanto tale – non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, trattandosi di contratto non disciplinato dal codice civile. Infatti, tale norma riguarda soltanto i contratti bancari e non, in generale, i contratti “stipulati con un istituto di credito”. Anche nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28/2010, infatti, si legge che la volontà del legislatore “è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari”.

Tanto precisato, è stato rilevato che la parte opposta, comunque, aveva tempestivamente depositato la domanda di mediazione, nel termine assegnato dal Giudice. Di conseguenza, doveva ritenersi assolta la condizione di procedibilità del giudizio.

Sul punto, il Tribunale ha ritenuto privo di pregio il fatto che la convocazione fosse stata eseguita al domicilio eletto presso il difensore, atteso che “la convocazione delle parti è onere dell’Organismo di mediazione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto legislativo. In particolare, è previsto che: “All’atto della presentazione della domanda di mediazione il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Pertanto, Poiché i vizi eccepiti circa la regolarità del procedimento di mediazione “sarebbero in ipotesi riferibili all’attività del mediatore e quindi non potrebbero incidere sull’assolvimento da parte dell’opposta della condizione di procedibilità”, il Tribunale romano ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della causa per irregolarità del procedimento di mediazione.

Autore Simona Daminelli

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Milano

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