Il Tribunale di Milano torna ad esprimersi sulla natura, funzione e vincolatività delle Istruzioni della Banca d’Italia nella disciplina anti-usura.
L’ordinanza è stata emessa all’esito di un giudizio sommario di cognizione in cui la ricorrente lamentava la pattuizione di un TEG usurario applicato ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel mese di agosto 2008: il TEG era stato calcolato computando anche il premio assicurativo pagato per la polizza stipulata a copertura del rischio morte.
Quindi, il Giudice coglie l’occasione di ribadire l’orientamento, già prevalente nel Foro di Milano, in ordine a due tematiche: l’inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TEG e la validità delle Istruzioni della Banca d’Italia.
Infatti, le Istruzioni vigenti al momento della stipula del finanziamento prevedevano che le spese per assicurazioni e garanzie non fossero ricomprese quando derivavano dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge, come nel caso in oggetto.
A questo punto l’interrogativo che si pone è: le Istruzioni della Banca d’Italia, non essendo ricomprese nell’elenco delle fonti di diritto di cui all’art. 1 delle Preleggi, sono mere circolari non vincolanti?
Il Tribunale di Milano precisa che non si tratta di circolari volte alla auto-organizzazione di organi ed uffici
sottoposti, ma hanno una loro collocazione ben precisa nell’articolazione della normativa anti-usura.
L’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 precisa che il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall’art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011).
Precisa il Giudice che: “I vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. È quindi coerente con l’ordinamento bancario e con l’incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d’Italia abbia emanato Istruzioni alle banche per la rilevazione e la comunicazione del TEG, attesa l’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.”
Ribadita la validità delle istruzioni, il Giudice rileva che queste rispondono altresì all’esigenza di poter confrontare dati omogenei ottenuti con le medesime modalità di calcolo, sicché confrontare un TEG ottenuto con l’inclusione della polizza assicurativa con un tasso soglia che non lo prevede, è scorretto e fuorviante.
Infine, il Giudice ricorda che l’intento di voler innalzare il TEG inserendo costi non connessi all’erogazione del credito, come la polizza assicurativa, conduce ad una paradossale riduzione dell’efficacia della normativa antiusura.
Per concludere, le Istruzioni della Banca d’Italia, pur non essendo fonti di diritto propriamente intese, non possono essere disattese, pena giungere a risultati di calcolo totalmente inattendibili.
Trib. Milano, Ord., 8 febbraio 2022
Mariangela Bonera – m.bonera@lascalaw.com
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25.08.2026