09.03.2021 Icon

Posta elettronica piena? Notifica perfezionata

La notifica di un atto a mezzo pec nei confronti di un soggetto tenuto per legge a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, si perfeziona con la ricezione della ricevuta attestante che lo spazio della stessa risulti pieno. Tale ricevuta è equiparata all’avvenuta consegna del messaggio e la mancata ricezione dello stesso, a causa dell’incapienza della posta, è imputabile al destinatario che avrebbe dovuto meglio gestire lo spazio di archiviazione e di ricezione di nuove comunicazioni.

Tale principio è stato oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, due lavoratori proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento di una Srl avanzando una domanda inerente l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento collettivo intimato agli stessi e di risarcimento del danno subito. Il Tribunale competente rigettava l’opposizione e i soccombenti proponevano ricorso per Cassazione.

Sul punto, la Suprema Corte dichiarava con sentenza l’inammissibilità del ricorso ed evidenziava che la comunicazione di avvenuto deposito del decreto a mezzo pec, effettuata all’indirizzo del difensore dei soccombenti, risultava valida ed efficace nonostante la ricezione di un messaggio di mancata comunicazione a causa dell’assenza di spazio nella casella di posta elettronica.

Avverso tale sentenza i lavoratori denunciavano che non aveva avuto luogo alcuna notifica e/o comunicazione a mezzo pec del deposito in cancelleria dei decreti di rigetto emessi dal Tribunale di merito, richiedendo la revocazione della stessa, adducendo l’erronea presupposizione di un fatto obiettivamente inesistente. La Corte osservava che, nel caso concreto, il ricorso per revocazione non poteva trovare accoglimento: i soccombenti individuavano l’errore in un fatto inesistente, ossia il mancato verificarsi della notificazione a mezzo deposito in Cancelleria dei decreti di rigetto del Tribunale adito, tuttavia il Collegio non è incorso in una c.d. svista percettiva perché non si sarebbe accorto della sussistenza agli atti di causa di un documento attestante l’avvenuta comunicazione non tramite deposito in Cancelleria, ma a mezzo pec. Dunque, il fatto che i soccombenti abbiano considerato inesistente il fatto costituente dalla notifica della comunicazione di cancelleria prodotta agli atti, indica gli estremi dell’errore revocatorio e la stessa decisione del Collegio appare radicata sul rilievo che l’invio del messaggio a mezzo pec dell’avvenuto deposito del decreto al difensore delle parti conclusosi con la ricevuta di mancata comunicazione per il fatto che la casella di posta fosse piena era da considerarsi ugualmente effettuata ed efficace.

Concludendo, la notifica effettuata presso l’indirizzo pec del difensore indicato negli atti di causa, può essere considerata valida ed efficace nonostante la casella di posta risulti impossibilitata a ricevere nuovi messaggi per inadeguata gestione dello spazio.

Consulta l’infograficaPosta elettronica piena, notifica perfezionataCass., Ord., 2 marzo 2021, n. 5646Giulia Simontacchi – g.simontacchi@lascalaw.com

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