La disciplina sulla Global minimum tax (Gmt) prevede che, laddove l’aliquota di imposizione effettiva in una determinata giurisdizione sia inferiore all’aliquota minima del 15%, sia dovuta un’imposta integrativa (top-up tax) secondo i noti tre meccanismi impositivi (imposta minima nazionale/integrativa/suppletiva).
I parametri dell’integrativa
La top-up tax non è dovuta sull’intero reddito rilevante della giurisdizione, bensì sul reddito eccedente rispetto a un importo determinato su basi parametriche (Substance-based income exclusion – Sbie).
Secondo la relazione illustrativa all’articolo 35 del Dlgs 209/2023, la Sbie si calcola considerando la remunerazione ordinaria di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita, all’investimento o alla locazione, e il valore dei salari dei dipendenti.
Immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne le “immobilizzazioni materiali ammissibili”, la normativa italiana include:
1 immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese, detenute per essere usate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o per finalità amministrative e che si ritiene siano usate per più di un esercizio. Rientrano in tale categoria gli edifici, i macchinari, i computer e le altre attrezzature d’ufficio, i veicoli a motore, i mobili e gli infissi, i terreni;
2 risorse naturali localizzate nel Paese, inclusi i depositi di petrolio e gas, il legname e i depositi di minerali;
3 il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;
4 licenza o accordo analogo da parte dell’amministrazione pubblica per l’uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni materiali.
Acconti ai fornitori
Una questione sulla quale non paiono esprimersi sia il Commentario alle model rules dell’Ocse sia la normativa e la prassi italiane è il trattamento delle immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, che in alcune circostanze potrebbero determinare l’esclusione dalla top-up tax di una porzione significativa del reddito rilevante.
Nei bilanci di società italiane che adottano i principi contabili Oic le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione sono classificate nella voce BII5 “immobilizzazioni in corso e acconti”, la quale comprende altresì gli acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.
Secondo il Commentario alle model rules dell’Ocse, richiamato anche dalla relazione illustrativa al Dlgs 209/2023, l’uso delle “immobilizzazioni materiali ammissibili” e delle “spese salariali ammissibili” come indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione che tali fattori sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive.
L’esempio coreano
Alla luce di quanto sopra esposto, parrebbe ragionevole concludere che, mentre un’immobilizzazione in corso di costruzione manifesta un radicamento nella giurisdizione in cui è localizzata e rappresenta un asset tangibile rilevato, in linea di principio, in base allo stato avanzamento lavori, gli acconti ai fornitori potrebbero prestarsi più facilmente alle manovre elusive che la disciplina Gmt intende contrastare.
A chi scrive risulta che si sia espressa in senso positivo rispetto all’inclusione delle immobilizzazioni materiali in corso di costruzione l’amministrazione fiscale coreana. Sul punto, sarebbe auspicabile un’analoga presa di posizione da parte dell’amministrazione finanziaria italiana, possibilmente prima del termine per il versamento del 90% dell’eventuale top-up tax dovuta in riferimento all’esercizio 2025, che per i soggetti solari è il 30 novembre 2026.