05.10.2026

Sulla crisi la parola resta al cda

  • Italia Oggi

Assetti organizzativi delegabili ai singoli amministratori, ma la scelta dello strumento di superamento della crisi resta in capo al cda. È il contenuto di una delle massime aggiornate dal Comitato dei notai triveneti.

Le deleghe nel cda. Anche a seguito della riforma apportata ai sistemi di amministrazione e controllo conseguente al dlgs 47/2026, vengono modificate una serie di massime. La più rilevante delle quali appare quella attinente alla delegabilità agli amministratori o al comitato esecutivo delle nuove funzioni attribuite agli amministratori dal codice della crisi. Nella nuova versione dell’art. 2380-bis c.c. si ritiene che non solo la gestione ma anche e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni, non più necessarie ma strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale. Rispetto alla versione del 2019 delle massime, inoltre, viene ora prevista la competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 c.c..

Tali modifiche, tuttavia, secondo il notariato triveneto, non inficiano quanto previsto dalla vecchia norma consentendo ora, come allora, che l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, possano essere delegati a un amministratore delegato o a un comitato esecutivo (se nominati). Altresì delegabile risulta l’attuazione dello strumento di regolazione della crisi. In relazione alle nuove previsioni dell’art. 2381-bis comma 3 c.c. non risulta, invece, delegabile la scelta dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che insieme alle funzioni già previste dagli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis devono restare decisioni collegiali. In pratica, secondo la nuova massima sono delegabili solo le materie non espressamente indicate dal nuovo articolo 2381-bis, comma 3, c.c..

Crisi e scioglimento di società fra professionisti. La massima tiene conto delle novità introdotte dalla legge 183/2011 secondo cui la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei diritti di voto in capo ai soci professionisti, qualora la medesima venga meno, integri una causa di scioglimento della società. Vengono a riguardo distinte le società di persone da quelle di capitali ricordando che nelle prime essa sarà operativa solo con il decorso del termine di sei mesi, mentre nelle seconde, scaduto il termine di sei mesi, ma dalla iscrizione nel Registro delle Imprese del suo accertamento da parte degli amministratori. Lo stato di liquidazione non impedisce ai soci di assumere nuovi incarichi o di terminare quelli in essere compatibilmente con lo stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2488 c.c..

Di contro la cancellazione della società dall’Albo professionale determinerà l’impossibilità dell’assunzione di nuovi incarichi e, quindi, la gestione in fase di scioglimento sarà prettamente diretta alla liquidazione del patrimonio.

Assemblea totalitaria. Le massime H.B.2 per le spa e I.B.4 per le srl confermano l’inderogabilità statutaria delle regole previste dal codice per l’assemblea totalitaria (per l’ammissibilità della derogabilità statutaria almeno nelle srl è invece il Comitato notarile della regione Campania con massima n. 15). L’assemblea totalitaria ha una competenza generale che prescinde dall’osservanza della formalità totale o parziale delle regole per la convocazione. Ne deriva che l’assemblea totalitaria può realizzarsi non soltanto in mancanza delle formalità di convocazione ma anche quando tali formalità siano state integralmente osservate.

Scissione con scorporo e progetti misti. Sul fronte delle operazioni straordinarie con una modifica alle massime LG.1 ed LG2 vengono forniti degli aggiornamenti in merito alla scissione con scorporo.

Con la prima massima viene chiarito che le semplificazioni previste dagli artt. 2506-bis (comma 4) e 2506-ter (comma 3) c.c. si applicano per analogia (eadem ratio) anche quando la beneficiaria sia preesistente e interamente partecipata dalla società scissa, purché la scissa continui a essere l’unico socio al termine dell’operazione. Risultano inoltre incompatibili, l’obbligo di indicare la data di imputazione contabile delle operazioni al bilancio della beneficiaria di nuova costituzione e il riconoscimento del diritto di recesso ex art. 2506-bis.

Nella massima L.G. 2, inoltre, in nome del principio di economicità dei mezzi giuridici, è ritenuto perfettamente legittimo riunire in un unico progetto un’operazione complessa che contempli sia una scissione con scorporo, sia una scissione ordinaria o una fusione, nei limiti in cui tali operazioni siano singolarmente realizzabili.