Trib. Varese, 11 ottobre 2012, Sez. I(leggi la sentenza per esteso)
La pronuncia in commento – inerente, tra l’altro, il problema di diritto intertemporale – si riferisce alla ormai nota riforma concernente l’abrogazione delle tariffe regolate – secondo una brutta aggettivazione usata dal legislatore, ma da tempo entrata nella terminologia relativa all’elaborazione teorica del settore – dal «sistema ordinistico» ed in particolare trattano di quella parte del d.m. n. 140 del 2012 che riguarda i compensi degli avvocati.
Notorio è che, a partire dal 23 agosto 2012, col Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi contenuto nel d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sono definitivamente entrati in vigore i nuovi parametri a cui si deve attenere l’autorità giudiziaria nel liquidare i compensi di tutta una serie di professioni oltre a quella forense.
Chi scrive ha già avuto modo di occuparsene, su questo portale, segnalando l’obiter dictum della Corte di Cassazione (pronuncia SS.UU. n. 17406/12).
Tuttavia, in questa sede, preme porre all’attenzione una recente e interessante sentenza del Tribunale di Varese che, per la prima volta, ha inteso disciplinare le condizioni di ammissibilità del ricorso monitorio promosso dal professionista per il pagamento giudiziale delle spettanze non liquidategli spontaneamente dal cliente.
Il caso in esame origina dal fatto che un dottore commercialista, in ragione del rapporto professionale avuto con il destinatario dell’ingiunzione, depositava ricorso ex art. 633 c.p.c. allegando una parcella frutto dell’incarico professionale concordato e approvato dal proprio cliente.
Tale parcella azionata in via monitoria non era però corredata dall’usuale parere rilasciato dall’ordine professionale, sicchè il Tribunale, “sospendeva” – in un primo momento – l’emissione del decreto.
Questa la dinamica dei fatti.
Come noto, l’art. 633, comma I n. 3, c.p.c., prevede che l’ingiunzione possa essere concessa per diritti, onorari o rimborsi spettanti all’esercente di una libera professione per la quale esiste una tariffa regolarmente approvata.
Nel caso di specie, avrebbe certamente soccorso l’art. 636 c.p.c. il quale prescrive che la domanda debba essere corredata dal parere della competente associazione professionale.
Tuttavia, alla luce della nuova normativa, che esclude la possibilità di attingere al bacino delle (ormai abrogate) tariffe, il Tribunale prende atto che, per i professionisti, l’ingiunzione non richiede più il parere dell’Organo professionale, addirittura prospettando una tacita abrogazione (rectius, direiuna silenziosa interpretazione) dell’art. 2233, I comma, c.c. nonché il citato art. 636 c.p.c.
Ciò posto, secondo il parere del Magistrato Varesino, nel caso in esame, potrà essere certamente sufficiente l’accordo con il cliente ai sensi dell’art. 9, IV comma, l. 27/2012, oppure il preventivo posto alla base dello stesso: si tratta, di tutta evidenza, di documenti che – sempre secondo quanto argomentato dal Tribunale – ben testimoniano il rapporto professionale nonché il contenuto economico dello stesso.
Sulla scorta di quanto sopra, il Tribunale di Varese accoglieva il ricorso monitorio presentato dal professionista concludendo che, ai fini dell’emissione dell’ingiunzione, il richiedente possa avvalersi dell’accordo con il cliente previsto dall’art. 9, comma IV, l. 27/2012; accordo nel quale è ben compresa pure la natura economica della prestazione erogata.
(Giangiacomo Ciceri – g.ciceri@lascalaw.com)