“Il testo della riforma forense rafforza la qualificazione professionale degli avvocati per tutta la durata dell’esercizio professionale e tutela l’ interesse pubblico all’effettività della tutela dei diritti dei cittadini e al miglioramento della giurisdizione Camera e Governo hanno tenuto conto dei principi di ammodernamento della professione contenuti nel decreto Crescita: il nuovo Statuto aggiorna la professione promuovendo l’accesso dei giovani meritevoli, aprendo a una concorrenza qualificata nel rispetto della necessaria autonomia e indipendenza degli avvocati.” (CNF, comunicato stampa Roma 31.10.2012).
“Questo importante risultato è stato acquisito con il favore di tutta la camera nell’interesse dei cittadini e della tutela della dignità della professione forense”, dichiara il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa continuando così: “ I giovani potranno avviarsi alla professione con maggiore fiducia nel futuro e con maggiori garanzie di qualità, competenza e correttezza. I clienti saranno più tutelati e potranno contare su consulenti e difensori preparati e corretti. A questo punto è necessario perfezionare questo importante impegno del Parlamento con il passaggio definitivo in Senato nel giro di poche settimane. La riforma, una volta approvata, costituirà una solida base per proseguire nel percorso di ammodernamento della professione”.
La riforma dovrebbe tutelare, innanzitutto, i cittadini che devono potersi affidare a una prestazione professionale qualificata e trasparente; i giovani, praticanti e avvocati, che potranno muoversi in un mercato professionale concorrenziale che valorizza il merito; viene così affidata agli Ordini la funzione di garanzia dell’interesse pubblico alla correttezza della giurisdizione.
Sono tante le importanti innovazioni, riportante secondo l’ordine del testo:
- evitare gli abusi a danno dei cittadini prevedendo la specifica competenza dell’avvocato nella consulenza stragiudiziale.
- la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari
- previsione di società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale
- le specializzazioni con l’irrinunciabile apporto delle associazioni specialistiche forensi
- la pubblicità informativa anche sul web purché trasparente,veritiera, non suggestiva né comparativa
- l’obbligo di formazione continua per tutti gli avvocati superando il sistema dei crediti formativi
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile degli avvocati
- la pattuizione del compenso tra cliente e avvocato è completamente libera. L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili e dovrà fornirgli il preventivo, se il cliente lo richiede. I parametri si applicano in caso di disaccordo
- il divieto del patto di quota lite
- l’affermazione della centralità della difesa d’ufficio
- l’esercizio della professione dovrà essere effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’albo. La prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito
- l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense
- gli Ordini forensi hanno finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale
- lo sportello per il cittadino presso gli Ordini, per orientarlo nelle prestazioni professionali e nell’accesso alla giustizia
- rappresentanza di genere nelle elezioni dei consigli dell’Ordine, del Cnf e dei Consigli distrettuali di disciplina
- ai praticanti è dovuto il rimborso delle spese; previsto il compenso commisurato all’effettivo apporto professionale
- la pratica, di 18 mesi, potrà essere svolta presso due avvocati contemporaneamente e secondo altre modalità oltre il tirocinio in studio.
- il praticantato sarà ancor più professionalizzante con la frequenza di corsi di formazione specifici promossi dalle scuole forensi
- esame: tre prove scritte e una orale, senza codici commentati
- pieno riconoscimento dell’importanza della deontologia a garanzia del regolare svolgimento della professione
- maggiore tipizzazione degli illeciti disciplinari
- istituzione dei consigli distrettuali di disciplina, con incompatibilità per garantire la terzietà del giudizio disciplinare
- giuramento degli avvocati presso il proprio Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica.
Gli effetti della riforma forense ricadono, dunque, anche sull’esame di Stato, infatti tra le disposizioni più importanti è sicuramente da segnalare l’art. 47 che, rubricato “Esame di avvocato” il quale prevede, tra l’altro, le seguenti novità:
- prova scritta: dovrà essere svolta con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali e verterà su temi formulati dal Ministero della Giustizia ed aventi ad oggetto la redazione di un parere a scelta tra due questioni in materia civile, la redazione di un parere a scelta tra due questioni in materia penale e la redazione di un atto giudiziario su un quesito proposto tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
- prova orale: sono materie di esame il diritto civile e il diritto penale nonché le relative procedure assieme all’ordinamento e alla deontologia forense. A scelta del candidato restano altre due materie tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento penitenziario e giudiziario.
Soprattutto l’uso dei codici c.d. “in bianco” risulta essere fonte di notevole preoccupazione per i praticanti che si troveranno a dover affrontare l’esame l’anno prossimo e che quindi attendo in trepidazione e un po’ d’ansia gli sviluppi della riforma ad oggi in discussione al Senato.
(Michela Crestani – m.crestani@lascalaw.com)