28.08.2024 Icon

Preferire uno specifico mediatore non ne pregiudica l’imparzialità

Il tema dell’imparzialità e della terzietà del mediatore è da tempo motivo di dibattito in dottrina e in giurisprudenza. La fonte principale dell’istituto è contenuta all’art. 21 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023, che ha integrato il d.lgs. n. 28/2010, alla luce dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

L’art. 21 del D.M. 150/2023 si compone di sei commi i quali chiariscono che, affinché un mediatore possa dirsi realmente terzo ed imparziale, deve svolgere la sua funzione per non più di cinque organismi differenti, eseguire personalmente la prestazione per cui è stato incaricato, non avere interesse nella causa, non aver prestato assistenza consulenza o difesa in una precedente fase della vicenda o avervi deposto come testimone e non aver intrattenuto o intrattenere rapporti professionali con le parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

La norma, seppur chiaramente ispirata dall’art. 111 co. 2 della nostra Costituzione, il quale colloca il tema dell’imparzialità del giudice nel novero degli elementi che compongono il giusto processo, non lo richiama espressamente, rinviando, invero, all’art. 815 c.p.c. titolato “Ricusazione degli arbitri”.

Il rinvio all’art. 815 c.p.c. integra la norma evidenziando come siano motivi di ricusazione di arbitri (e di mediatori) l’assenza di qualifiche richieste dalle parti, l’essere coniuge o parente fino al quarto grado o convivente o commensale abituale delle parti, dei loro rappresentati o dei difensori, l’essere legato a una delle parti o una società controllata da una delle parti da un rapporto di lavoro subordinato e infine la sussistenza di altre gravi ragioni di convenienza idonee a pregiudicare l’indipendenza e l’imparzialità.

Secondo la dottrina prevalente, il Legislatore non avrebbe volutamente applicato all’art. 21 del D.M. 150/2023 un rinvio espresso all’art. 111 Cost. giacché la disciplina dell’imparzialità nel giusto processo, a sua volta delineata sulla scorta dell’art. 6 della Carta EDU, farebbe riferimento ai soli magistrati, intesi come soggetti che detengono il potere giudiziario, ovvero quel potere connesso all’attività di giurisdizione che consente di fare rispettare la legge e condannare chi compie atti illeciti.

Il mediatore non è un organo parte della magistratura e come tale non è investito del potere giudiziario, giacché il mediatore non decide, ma piuttosto concilia; l’accordo di mediazione, infatti, seppur idoneo a divenire titolo esecutivo, è comunque il frutto dell’incontro pacifico tra le volontà delle parti coinvolte ed assume carattere obbligatorio proprio perché voluto dalle parti.

Sul punto si è espresso il Tribunale Ordinario di Rieti attraverso la sentenza n. 123/2024 pubblicata in data 22.02.2024, all’esito di un giudizio avente per oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di comodato d’uso.

L’attore proprietario conveniva in giudizio il proprio genero al quale aveva concesso in comodato un appartamento, chiedendo la risoluzione del contratto ex artt. 1811 c.c., o in alternativa, ex art. 1809 c.c., condannando il resistente al rilascio dell’immobile occupato, con restituzione di tutte le chiavi in suo possesso e asportazione dei beni mobili di sua proprietà. Veniva esperito il tentativo di mediazione ante causa che dava esito negativo.

Si costituiva il genero eccependo l’improcedibilità della domanda attorea per invalidità della mediazione. La ragione di tale invalidità risiedeva, per il convenuto, nell’imparzialità del mediatore il cui nominativo era stato richiesto espressamente dall’attore. Inoltre, la mediazione era ritenuta invalida in quanto l’invito in mediazione era privo dei documenti allegati alla domanda; pertanto, il convenuto non era stato posto nella condizione di comprendere quale fosse la ragione dell’invito in mediazione, al quale non aveva aderito, lasciando che la procedura si concludesse con la redazione di un verbale negativo.

Il Tribunale di Rieti all’esito della causa si pronunciava rigettando l’eccezione di improcedibilità della domanda per errato espletamento del tentativo di mediazione, sollevata da parte resistente, per tre motivi principali: quanto al primo, il Tribunale riteneva che il diritto del soggetto invitato alla mediazione di poter partecipare consapevolmente alla procedura derivi da un apprezzamento in concreto della congruità del termine, che non è stata contestata.

Quanto al secondo motivo, la produzione di documentazione allegata alla domanda di mediazione non è prescritta in alcuna norma imperativa; l’assenza di tale documentazione, ad ogni buon conto, non è prova idonea a dimostrare che la parte invitata non sia stata messa in condizione di comprendere l’oggetto della mediazione, atteso la domanda era espressa in modo chiaro e messa a disposizione del destinatario, che, nonostante ciò, ha spontaneamente deciso di non aderire.

Quanto al terzo motivo, la scelta dell’Organismo di Mediazione e l’indicazione di una preferenza a che sia designato uno specifico mediatore da parte dell’istante non inficia l’imparzialità e la terzietà del mediatore medesimo.

Su quest’ultimo punto, il Tribunale di Rieti ha continuato ad argomentare suggerendo come le rigide norme che regolano l’individuazione del giudice non possono applicarsi anche alla mediazione, poiché quest’ultimo non è investito del potere di adottare decisioni, piuttosto ha il compito di guidare le parti, in ottica conciliativa, verso l’incontro delle rispettive volontà che si intersecano, auspicabilmente, in un accordo di mediazione, non già in una rigida statuizione.

Autore Ilaria Izzo

Associate

Milano

i.izzo@lascalaw.com

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