La mediazione può dirsi soddisfatta con la mera dichiarazione delle parti di non voler proseguire nella procedura stragiudiziale.
Parte ricorrente, tra gli altri motivi di impugnazione, deduceva la violazione di norme di legge, per avere i giudici di secondo grado rigettato l’eccezione di nullità della sentenza e dell’intero procedimento di primo grado, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice. Ciò in quanto la procedura si era conclusa, dopo la fase informativa, con la mera dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.
Tale dichiarazione, secondo la ricorrente, non avrebbe consentito l’avverarsi della condizione di procedibilità della domanda.
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, ricordando in particolare che proprio la Suprema Corte, anche recentemente (cfr. Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024), ha affermato che per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Infatti, “Al riguardo, depongono nel senso che l’onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, sia l’argomento letterale, ovvero il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che l’argomento sistematico, e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale. La manifestazione da parte di una o di entrambe le parti della volontà di non procedere ad alcun accordo è compatibile con la ratio della legge istitutiva della mediazione obbligatoria, che obbliga le parti ad una occasione istituzionale di possibile accordo prima di adire l’Autorità Giudiziaria ma non le obbliga a percorrere necessariamente la via dell’accordo”. Pertanto, una volta comparsi davanti al mediatore, che fornisce le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, ogni parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura di mediazione.
17.09.2026