Alla Suprema Corte è stata sottoposta la questione relativa alla validità di una procura sostanziale rilasciata da un cliente al proprio legale, per partecipare al procedimento di mediazione, nella quale non venga fatto specifico riferimento alla controversia.
Mediazione e rappresentanza: serve davvero una procura specifica?
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno rammentato che, secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. 27.03.2019, n. 8473), “non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa”. E’, invece, indispensabile il rilascio di una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione.
I requisiti di validità della procura per la mediazione
Infatti, non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai soli fini della mera rappresentanza processuale, anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, atteso che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata, deve espressamente prevedere anche il potere di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio.
Ne discende, altresì, che la procura deve essere conferita ad un soggetto che abbia un’adeguata conoscenza delle vicende sostanziali poste alla base della controversia.
Pertanto, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: “per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell’utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l’utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso”. Peraltro, imporre uno specifico riferimento alla singola controversia, oltre a non essere previsto dal legislatore, impedirebbe di conferire il potere di rappresentanza con un unico atto anche in relazione a più controversie, restringendo la libertà della parte nello stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione stessa, ostacolando così l’accesso alla tutela giurisdizionale.
22.01.2026