Nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto il Giudice adito assegnava termine a parte attrice per presentare domanda di mediazione, rinviando la causa per discussione orale. Tuttavia, il procedimento di mediazione non veniva introdotto da nessuna delle parti in causa.
Preso atto di tale circostanza, in sede di sentenza il Tribunale di Verona ha dapprima evidenziato che il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione. Infatti, “Appare più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione. Tale verifica deve svolgersi all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al in mediatore conclusosi senza l’accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale”.
Tanto premesso, rilevato che nella fattispecie oggetto di esame l’istanza di mediazione non era stata neppure presentata, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda, chiarendo come il procedimento di mediazione demandata possa trovare applicazione anche con riferimento ai giudizi di opposizione a precetto: “L’ art. 5, comma 4 lett. e), di fatti, contempla tra le eccezioni i soli “procedimenti di opposizione all’ esecuzione forzata ” o “incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata”, sicché dall’ambito esulano le opposizioni a precetto che vengono introdotte prima dell’avvio dell’esecuzione e postulano che un’esecuzione forzata non sia pendente”. Dunque, poiché l’atto di precetto ha valenza di intimazione stragiudiziale ad adempiere (tanto che può provenire dalla parte senza necessità del ministero di un difensore) e precede l’inizio dell’esecuzione forzata, la relativa opposizione non rientra nel novero delle opposizioni all’esecuzione.
Si legge ancora in sentenza: “Oltre al dato letterale della formulazione dell’ art. 5, comma 4, lett. e) d.lgs. 28/2010 depongono per questa conclusione anche i seguenti argomenti di ordine teleologico: il rapporto di eccezione a regola del comma 4 rispetto ai commi 1-bis e 2 dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 (…); l’indiscusso favor legislativo per l’ istituto della mediazione (…); mentre gli incidenti di cognizione che si innestano nell’ ambito del processo esecutivo devono essere decisi speditamente per l’intrinseca attitudine del processo esecutivo a mutare la realtà materiale adeguandola al diritto e per la connessa necessità di evitare che si protraggano situazioni d’incertezza che possono pregiudicare la stabilità degli effetti dell’azione esecutiva già iniziata, tale analoga esigenza non sussiste nel giudizio d’ opposizione a precetto in cui l’esecuzione forzata non è ancora cominciata e, in caso di concessione della misura sospensiva, potrebbe non iniziare per tutto il giudizio di primo grado; i tempi del procedimento di mediazione (3 mesi) sono del tutto compatibili con la durata ragionevole del processo di opposizione a precetto. Inoltre, in sede di giudizio di opposizione, il procedimento di mediazione, anche demandata dal giudice, può essere in grado di evitare lo stesso avvio dell’esecuzione forzata (…) oppure permettere l’avvio dell’ esecuzione forzata sulla base di un accordo che costituisce esso stesso titolo esecutivo (vedi art. 12 d.lgs. 28/2010) e che ha risolto la precedente situazione di contenzioso che aveva portato le parti ad opporsi a precetto”.
In conclusione, pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di parte opponente, pur compensando le spese di lite in considerazione del fatto che neppure parte opposta aveva avviato la mediazione, frustrando così le finalità di detto istituto.