Con sentenza n. 3777 del 25 novembre 2025, il Tribunale di Firenze ha affrontato il tema dell’effettività della mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie e finanziarie, dichiarando improcedibile la domanda di nullità di un finanziamento tramite carta revolving per mancato valido esperimento della mediazione.
Nel caso di specie, l’attore aveva agito per far dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, deducendo plurimi profili di invalidità. Costituendosi in giudizio, la Banca convenuta eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. 28/2010 perché la mediazione era stata svolta in forma collettiva e non effettiva. Infatti, era stato esperito un incontro di mediazione con ben dieci ricorrenti, tutti rappresentati per delega da un’unica persona.
Il Tribunale, in primo luogo, ricorda che il finanziamento mediante carta revolving è uno strumento particolare e complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili. Per tale ragione, ha natura di “strumento finanziario complesso”, riconducibile alla materia bancaria e finanziaria, con conseguente assoggettamento alla mediazione obbligatoria.
Tanto precisato, viene dunque ribadito che
“nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023)”.
Ora, una mediazione di gruppo con delega cumulative, secondo il Giudice, è inidonea a far ritenere avverata la condizione di legge:
“L’espletamento di un tentative di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislative del precitato art. 8 D. Lgs. 28/2010, perché non consente di valutare -alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite”.
Infatti, tale modalità non risponde all’intento del legislatore, che è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente e di impegnarsi attivamente per trovare un accordo.
Il Tribunale di Firenze, partendo da tali premesse, ha quindi concluso dichiarando improcedibile la domanda.
09.06.2026