08.10.2025 Icon

È valido l’invito in mediazione comunicato al procuratore costituito

Il Tribunale romano si è pronunciato in tema di procedibilità della domanda, laddove la notifica dell’avvio del procedimento di mediazione sia stata effettuata non alla parte intimata personalmente, ma al suo procuratore costituito.

Tribunale di Roma, 11 settembre 2025, n. 12453

Il Giudice, aderendo all’orientamento ormai maggioritario in giurisprudenza, ha confermato la legittimità di tale notificazione. Infatti, seppure l’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 faccia riferimento alle parti, anche la comunicazione al difensore deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo, considerato peraltro che nel caso di specie la procura speciale rilasciata al legale includeva anche la possibilità di transigere e conciliare. Secondo il Tribunale di Roma, tale conclusione è, altresì, rispettosa del principio espresso dall’art. 170, comma 1, c.p.c.

Si legge infatti in sentenza: “Sul punto, questo Tribunale condivide l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024, ha ritenuto che “…la norma sopra citata prevede la comunicazione “all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all’attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente (principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010). La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art. 5-quater, D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell’avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo. La comunicazione dell’invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell’effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta”.

Pertanto, è ragionevole ritenere che la comunicazione dell’invito in mediazione al legale costituito nel processo, in occasione del quale viene disposta la mediazione, sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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