Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Codacons e da altri soggetti, secondo i quali i nuovi costi della mediazione, introdotti dal decreto del ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, sarebbero illegittimi, soprattutto perché il nuovo sistema ha soppresso la gratuità della fase iniziale del procedimento e ha introdotto oneri economici fin dal primo incontro, ostacolando così l’accesso alla giustizia.
Secondo il Collegio, le norme contestate devono ritenersi legittime, in quanto coerenti con lo spirito della riforma della mediazione, ed immuni da vizi di incostituzionalità, poiché improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, di conseguenza, della professionalità dei mediatori. “Invero, già dall’articolo 1, comma 4, lett. l) della ridetta legge 206/2021 emerge la finalità della nuova disciplina, incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, in quanto strumenti divenuti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”. La legge delega contiene molti indici che confermano il doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private”.
Sulla base di tale premessa, il TAR ha affermato che non è riscontrabile alcuna violazione della direttiva 2008/52/CE e dell’articolo 47 della Carta di Nizza, atteso che non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Infatti, “Il ricorso al giudice è sempre consentito per determinate tipologie di provvedimenti e la stessa mediazione si atteggia quale condizione di procedibilità condizionata alla conclusione del primo incontro di mediazione. Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale”. In tale ottica, l’introduzione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo, persegue proprio la finalità di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto, responsabilizzando le parti rispetto all’utilità dell’incontro e consentendo loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia senza sostenere i costi ben più elevati di un processo.
Inoltre, secondo il TAR, la proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice. Parallelamente viene assicurato, in ogni caso, il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente.
In conclusione, la scelta del legislatore della riforma è stata ritenuta ragionevole e coerente con le norme.