L’omesso deposito della sentenza impugnata e della relativa notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso in Cassazione.
È questo il principio di diritto, ribadito dalla Suprema Corte che, con la recentissima ordinanza del 8 novembre 2024 n. 28781, ha dichiarato improcedibile un ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 369 c.p.c., non avendo il ricorrente depositato copia della sentenza impugnata né della relativa relata di notifica.
La questione traeva origine da un giudizio relativo ad una vendita immobiliare posta in essere dal debitore, nell’ambito del quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di avvenuta simulazione formulata dai creditori.
Avverso la sentenza di primo grado, il debitore alienante proponeva appello, poi respinto con conferma della sentenza resa dal giudice di merito.
Successivamente, il debitore alienante proponeva ricorso in Cassazione.
Il Consigliere relatore, ricevuto il ricorso, formulava proposta di definizione anticipata della controversia ex art. 380 bis c.p.c.
La Cassazione, investita della questione, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto per palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 369 c.p.c., dal momento che l’impugnazione non era corredata della copia notificata della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse stata indicata la data di notifica.
In particolare, la Corte ha ribadito il principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativamente alla sanzione della improcedibilità del ricorso, specificando che la previsione normativa di cui all’art. 369 c.p.c. non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata a depositare in cancelleria la copia notificata della decisione impugnata.
Detta prescrizione normativa, precisa la Cassazione, costituisce una disposizione regolatrice del procedimento dinanzi la Corte e ammette solo taluni casi tassativi di non applicazione.
Nello specifico, la sanzione dell’improcedibilità del ricorso è esclusa nelle seguenti ipotesi:
1) nel caso in cui la produzione della sentenza notificata avvenga separatamente purché entro 20 giorni dalla notifica del ricorso;
2)qualora il provvedimento impugnato e notificato risulti comunque nella disponibilità del Giudice poiché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
3)quando il ricorso risulta notificato prima della scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione;
4)laddove parte ricorrente depositi la sentenza notificata in formato digitale, anche in assenza di attestazione di conformità all’originale.
Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata era stata notificata oltre il termine breve prescritto dalla legge e, in ogni caso, non era stata depositata la prova dell’avvenuta notifica, pur avendone fatto menzione nel ricorso.
Concludendo, quindi, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
15.10.2026