La mediazione tempestivamente avviata può sostituire la negoziazione assistita obbligatoria senza compromettere la procedibilità della domanda. È quanto afferma il Tribunale di Lecce, che valorizza la maggiore articolazione del procedimento di mediazione e la comune finalità conciliativa dei due istituti, rigettando l’eccezione di improcedibilità e disponendo la prosecuzione del giudizio.
Tribunale di Lecce, Sez. I, 8 settembre 2026, n. 2832
La fattispecie: una procedura diversa da quella ordinata
La proprietaria di un locale commerciale agiva contro il condominio per ottenere il ripristino dell’immobile, interessato da infiltrazioni asseritamente provenienti dalle parti comuni, e il risarcimento dei danni. Il convenuto eccepiva, tra l’altro, il mancato esperimento della negoziazione assistita, prevista per le controversie relative al pagamento di somme non superiori a 50.000,00 euro.
Il Tribunale assegnava un termine di quindici giorni per avviare la negoziazione assistita. Entro tale termine, tuttavia, l’attrice depositava un’istanza di mediazione, conclusasi senza adesione della controparte. Il condominio insisteva, quindi, per la declaratoria di improcedibilità, deducendo che non era stata attivata la procedura prescritta.
Mediazione e negoziazione: quale prevale?
La questione affrontata dal Tribunale riguarda l’idoneità di un tentativo di mediazione a soddisfare la condizione di procedibilità imposta per la negoziazione assistita, anche quando la controversia non rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.
Il giudice muove dall’art. 3 del D.L. n. 132/2014, che disciplina la negoziazione assistita obbligatoria, facendo salvi, al quinto comma, gli speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione. La disposizione, letta in collegamento con l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, viene interpretata nel senso di riconoscere una prevalenza alla mediazione.
L’elemento decisivo non è la mera equivalenza delle finalità deflattive. La mediazione, a differenza della negoziazione assistita, contempla l’intervento di un terzo estraneo alla lite, che può formulare una proposta conciliativa. Si tratta, secondo la sentenza, di un percorso più strutturato e potenzialmente più efficace, non interamente rimesso all’autonomia negoziale delle parti.
Su queste premesse, il Tribunale ritiene che la mediazione tempestivamente esperita, pur in una materia non soggetta all’obbligo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, realizzi comunque la finalità perseguita dalla disciplina della negoziazione assistita: offrire alle parti un’effettiva occasione di definizione stragiudiziale.
La diversa scelta procedurale non comporta dunque, di per sé, l’improcedibilità. Nel caso concreto, assume, peraltro, rilievo il fatto che l’istanza di mediazione sia stata presentata entro il termine assegnato dal giudice.
Considerazioni conclusive
La sentenza adotta una lettura sostanziale degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, privilegiando l’effettività del tentativo conciliativo rispetto alla rigida identità formale del procedimento. La soluzione non elimina la necessità di rispettare le condizioni di procedibilità, ma chiarisce che, secondo il Tribunale di Lecce, l’attivazione tempestiva della mediazione può assolvere anche alla funzione della negoziazione assistita.
22.10.2026