14.11.2023 Icon

Ricerca telematica dei beni da pignorare: prime indicazioni operative

Il primo sviluppo significativo nell’applicazione pratica dell’istituto previsto dall’art. 492 bis cpc modificato dalla “Riforma Cartabia” è stato registrato in data 24 giugno 2023, quando è stata firmata dal Ministero della giustizia e dal Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, la Convenzione che ha consentito agli Ufficiali Giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria al fine di rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare: in particolare gli ufficiali giudiziari hanno potuto utilizzare il servizio nell’ambito dei propri compiti d’ufficio per acquisire informazioni utili ad individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata.

Tale Convenzione ha previsto un periodo di sperimentazione (conclusosi il 22 agosto 2023), al termine del quale l’attività di rilascio delle informazioni contenute nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria verrà curata direttamente dagli Uffici N.E.P. del Ministero della Giustizia che, mediante collegamento telematico, potranno acquisire tutte le informazioni rilevanti ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro.

Ed infatti, con Circolare del 23 agosto 2023, il Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha disposto che, essendosi positivamente conclusa la sperimentazione di cui sopra, a partire dal 22 agosto 2023 è attivo con valore legale e disponibile per tutti gli U.N.E.P. dei Tribunali, previa registrazione al Sistema di Interscambio flussi dati di Agenzia delle Entrate (cd. SID), il servizio di accesso diretto alle banche dati.

Ebbene, superate le problematiche iniziali poste dall’entrata in vigore dell’art. 492-bis c.p.c., è doveroso verificare come si stanno comportando i Tribunali nell’applicazione pratica della norma e, nello specifico, per ciò che riguarda i pignoramenti eseguiti direttamente dagli Ufficiali Giudiziari.

Da una ricerca svolta sui siti internet degli Uffici N.E.P. dei Tribunali e da informazioni assunte dai colleghi corrispondenti dello Studio, si è avuto modo di appurare che ciascun Tribunale adotta la medesima prassi.

In primo luogo, il Tribunale di Bologna che, con nota del 25 ottobre 2023, ha pubblicata sul proprio sito internet un vademecum relativo alle modalità operative per i pignoramenti eseguiti ai sensi del novellato art. 492 bis cpc: l’ufficiale giudiziario, dopo aver effettuato l’accesso alle informazioni del debitore, redige un processo verbale di esito di ricerca beni nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze dandone comunicazione al creditore istante via PEC.

Successivamente a tale comunicazione, possono verificarsi due opzioni:

  • se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario notifica d’ufficio il verbale di pignoramento, ove possibile a norma dell’art. 149 bis cpc (tramite pec);
  • quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario sottopone ad esecuzione forzata i beni scelti dal creditore e, a tal fine, sarà il creditore che entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti, indica all’Ufficiale Giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione; in mancanza, la richiesta di pignoramento perderà efficacia.

Nel vademecum, il Tribunale bolognese ha comunque precisato che nella prassi, nel caso di esito con rilievo di un solo bene o credito, sebbene la norma preveda il pignoramento d’ufficio senza scelta del creditore, l’Ufficio N.E.P. inviterà comunque la parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento, con contestuale deposito dei titoli e del precetto.

Allo stesso modo si atteggia il Tribunale di Pavia che, nella circolare pubblicata 8 ottobre 2023, dichiara di applicare, nella prassi, la nuova normativa vigente in materia e poc’anzi descritta.

Del pari, la prassi dell’Ufficio N.E.P. del Tribunale di Alessandria dispone che, anche qualora le ricerche svolte consentano di individuare un solo bene o credito aggredibile, l’Ufficiale Giudiziario invia in ogni caso una PEC al creditore istanza contenete il report, chiedendo a quest’ultimo di indicare dove vuole che sia eseguito il pignoramento, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Medesima modalità operativa è adottata, altresì, dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di Modena.

È doveroso segnalare che alcuni Tribunali hanno effettuato uno step ulteriore nel loro adeguamento alla normativa vigente, primo tra tutti il Tribunale di Roma che, in data 11 ottobre 2023, ha pubblicato un documento contenente le indicazioni operative relative alla modalità da utilizzarsi per le iscrizioni a ruolo dei processi esecutivi e per gli adempimenti successivi, tra cui istanza di assegnazione o di vendita.

Infatti, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Consigliere Segretario e Tesoriere, di concerto con il Presidente della Terza Sezione Civile e con il Preposto dell’Ufficio N.E.P. hanno disposto che:

  • i pignoramenti eseguiti d’ufficio dall’ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492-bis, 543 c.p.c. e 155-ter disp.att. c.p.c. all’esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico (Mod. C, ovvero Cter in caso di atti esenti);
  • tutti i pignoramenti eseguiti d’ufficio dall’ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un’unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi) al fine di non aggravare le parti e l’ufficio, che si vedrebbe comunque costretto a disporne successivamente la riunione;
  • nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore;
  • gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici;
  • ai fini dell’assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza a norma dell’art. 543 ultimo comma c.p.c.;
  • sull’istanza il Giudice fissa l’udienza per l’assegnazione o la vendita con decreto notificato a cura del creditore procedente.

Alla luce di quanto sopra, non resta che attendere che tutti i Tribunali della penisola indichino le loro modalità operative da adottare per le iscrizioni a ruolo dei pignoramenti eseguiti d’ufficio dall’Ufficiale Giudiziario.

Autore Martina Tomassini

Associate

Milano

m.tomassini@lascalaw.com

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