Con la sentenza in commento la Cassazione ha statuito circa la possibilità di sottoporre a pignoramento il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, in quanto identificato come credito futuro riconducibile a un rapporto esistente.
La Corte d’Appello, con la propria sentenza, negava la pignorabilità del credito al prezzo di un preliminare di vendita non essendosi ancora verificato l’effetto traslativo.
Secondo la Corte partenopea, poi, l’impignorabilità del credito era confermata dal fatto che la sentenza ex art. 2932 c.c., con oggetto il credito derivante dal preliminare di vendita rimasto inadempiuto, non fosse passata in giudicato.
E ancora, a nulla rilevava il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. in quanto la stessa Corte ne considerava un impedimento l’asserita infondatezza dei motivi di impugnazione.
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il Ricorso ritenendo errati e del tutto non condivisibili i motivi addotti dalla Corte d’Appello di Napoli.
Il principio di diritto deriva pacificamente dalla definizione dell’oggetto del pignoramento presso terzi.
La giurisprudenza, sul punto, è sempre stata concorde nel ritenere che possono essere sottoposti all’espropriazione presso terzi non solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, bensì anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, suscettibili di capacità satisfattiva nel momento dell’assegnazione.
Più precisamente, sono pignorabili anche crediti non esigibili, condizionati ed eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass. n. 15607/2017).
Alla luce del principio di diritto richiamato, non può che ritenersi il credito del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, suscettibile di pignoramento in quanto si tratta di un credito futuro destinato a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente, dotato quindi di capacità satisfattiva futura.
Di conseguenza, l’impostazione accolta dalla Cassazione rende irrilevante la circostanza per cui al contratto preliminare di vendita venga data esecuzione spontanea o coattiva. In ogni caso, è pacifico che le condizioni dell’azione debbano sussistere al momento della decisione e, pertanto, la Corte partenopea avrebbe dovuto valutare la definitività della sentenza ex art. 2932 c.c. sopravvenuta nel corso del giudizio.