Con la sentenza in commento la Cassazione ha rigettato l’eccezione del controricorrente di nullità della procura speciale per il Ricorso in Cassazione, proposta per l’assenza di traduzione della procura in lingua italiana da parte di un esperto.
Nel procedimento in esame, concernente l’ambito successorio e, in particolare, l’accertamento dei requisiti di riconoscibilità, e conseguente efficacia esecutiva, in Italia del provvedimento dichiarante l’invalidità del testamento emesso dalla Corte della Florida, il controricorrente proponeva preliminarmente eccezione di nullità della procura speciale del ricorrente.
In thesi, il controricorrente sosteneva la nullità della procura in quanto l’apostille (formalità di autenticazione che conferisce a un documento valore legale nei paesi firmatari della Convenzione dell’Aia del 1961) era priva di traduzione in italiano, mentre la procura speciale, pur essendo fornita di traduzione in italiano, difettava della asseverazione da parte di apposito esperto.
La decisione della Corte ha avuto come fondamento proprio i precedenti giurisprudenziali citati dal controricorrente che, tuttavia, non sono stati da quest’ultimo correttamente interpretati, Cass. n. 11165/2015 e S.U. n. 26937/2013, nonché le seguenti ulteriori decisioni, Cass. n. 30035/2011, Cass. n. 12162/2004 e Cass. n. 13898/2003.
Il principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto, infatti, non può sempre avere come fondamento giuridico l’art. 122 c.p.c., il cui impatto deve considerarsi arginato solo agli atti endoprocessuali.
Diversamente, agli atti preparatori del processo, come la procura alle liti, deve estendersi l’applicazione dell’art. 123 c.p.c. che prevede la facoltà del Giudice di nominare un traduttore per l’esame di documenti non scritti in lingua italiana.
In altri termini, non si tratta di un obbligo per il Giudice, ma di una facoltà discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, che può pacificamente essere evitata quando il Giudice conosce la lingua straniera in questione.
In conclusione, la Corte ha rigettato l’eccezione di nullità della procura speciale in forza del seguente principio di diritto enunciato: “In materia di atti prodromici al processo (quali gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, …), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione“.