02.07.2024 Icon

Insuccesso del deposito: quando l’errore può ritenersi incolpevole e il deposito tempestivo

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha chiarito quando il deposito di un atto giudiziario possa ritenersi perfezionato, precisando anche quale condotta debba tenere la parte che scopre il mancato superamento dei controlli dopo la scadenza del termine di deposito.

Nel caso di specie, la Banca resistente notificava il proprio controricorso alla ricorrente e depositava telematicamente lo stesso all’indirizzo cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it ricevendo solamente le prime due pec; la Banca poi apprendeva, dalla cancelleria, che l’atto non risultava depositato in quanto il predetto indirizzo pec non era più in uso.

La Corte, preliminarmente, ha riepilogato la nota procedura informatica che viene avviata con il deposito di un atto consistente nel ricevimento di 4 pec:

1- la ricevuta di accettazione;

2- la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica del ricevente;

3- la pec di superamento dei controlli automatici e formali;

4- la pec di superamento dei controlli manuali da parte della Cancelleria.

Fatta questa premessa, la Corte si è concentrata su due questioni interpretative, derivanti dall’art. 13 comma II del d.m. 44/2011, ossia quando il deposito deve considerarsi tempestivo e quali rimedi ha la parte che incolpevolmente, dopo la scadenza del termine, viene a conoscenza del mancato superamento dei controlli formali e manuali.

La Cassazione, dando continuità ai precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, tuttavia, la stessa ha solo un effetto “prenotativo” e, quindi, l’efficacia del deposito è subordinata al ricevimento della terza e della quarta pec.

E ancora, la Corte ha precisato che, a fronte del mancato ricevimento della terza e della quarta pec dopo la scadenza del termine, il depositante può riprendere la procedura di deposito entro venti giorni decorrenti da quello in cui ha appreso dell’esito infruttuoso del primo deposito. Di conseguenza, gli effetti del secondo deposito retroagiranno alla data della prima ricevuta di avvenuta consegna.

Il secondo rimedio alternativo, invece, consiste nella rimessione in termini.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’insuccesso del primo tentativo di deposito da parte della Banca è da ritenersi incolpevole in quanto l’indirizzo utilizzato dalla Banca cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it e che, come da comunicato del Ministero della Giustizia, avrebbe dovuto essere disattivato, in realtà è rimasto a lungo in uso senza generare alcun messaggio di errore.

Per di più, tale indirizzo è stato generato automaticamente dal software e, pertanto, l’intercettazione di tale errore non può ricondursi all’ordinaria diligenza esigibile dalla parte.

La Banca poi ha effettuato il nuovo deposito dopo 26 giorni dal primo tentativo e, sul punto, la Corte ha sancito che sei giorni di attesa siano un termine non irragionevole e, pertanto, è da considerarsi tempestivo l’avvenuto deposito del controricorso entro il ventesimo giorno da tale momento.

In conclusione, applicando i principi ribaditi dalla Corte, il primo deposito infruttuoso da parte della Banca è stato ritenuto incolpevole e la ripresa della procedura di deposito da parte della stessa controricorrente è stata ritenuta tempestiva.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

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