“Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 327 primo comma c.p.c., nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza.”
Afferma quanto sopra la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, evidenziando la rilevanza della produzione del provvedimento impugnato recante la data di pubblicazione dello stesso, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione.
Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente si limitava ad indicare la data di pubblicazione della sentenza, depositando solo una copia informatica priva della data di pubblicazione, dell’attestazione da parte della cancelleria e del numero identificativo, rendendo, pertanto, impossibile sia la verifica del rispetto del termine per impugnare, che l’identificazione del provvedimento.
Pertanto, la Suprema Corte, non potendo fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, valutava la tempestività dell’impugnazione riportandosi all’unica data presente nel provvedimento impugnato e cioè la data di deliberazione dello stesso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
La questione inerente alla produzione a pena di inammissibilità del gravame, della copia autentica della sentenza impugnata, anche nell’era digitale, continua, pertanto, a creare problemi.
In particolare, la Corte di Cassazione riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ribadisce che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestandone la conformità all’originale del contenuto nello stesso, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.
La ratio di tale principio è quella di consentire all’organo giudicante di verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo.
In termini pratici, dunque, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la sentenza viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, quando le vengono attribuiti dal sistema informatico gli estremi necessari alla sua identificazione ovverosia numero e data di pubblicazione.
Pertanto, la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consentirebbe di verificare la tempestività della impugnazione, e in caso di accoglimento, la formulazione di un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato. Al fine di scongiurare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, occorre dunque che non sussistano dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato.