17.01.2023 Icon

Il contraddittorio: essenziale anche durante l’epidemia Covid – 19

“L’assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia […]”.

Questa è l’interessante conclusione – di interesse generale – al quale è giunta la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 37137 del 19 dicembre 2022, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente.

In particolare, il ricorrente aveva fondato il primo motivo di ricorso invocando la nullità della sentenza impugnata poiché cagionata dalla violazione di diritti aventi copertura costituzionale, quali il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio ex art. 101 cpc, in quanto la decisione era stata pronunciata all’esito di una fase di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi senza comparizione fisica dei difensori, bensì con autorizzazione alle parti al deposito di note scritte fino a tre giorni prima dell’udienza.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, tale modalità di svolgimento dell’udienza di discussione non avrebbe adeguatamente assicurato la pienezza del contraddittorio, anche in relazione alla delicatezza dell’oggetto della controversia, non assicurando alle parti la possibilità di replica, come sarebbe avvenuto nel caso di discussione effettivamente orale.

Per vero, la S.C. di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto le modalità di svolgimento dell’udienza di discussione orale in forma scritta, pienamente conformi alle previsioni normative dettate per lo svolgimento dei giudizi durante l’epidemia Covid – 19 ( D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37) e, dunque, rispettose dei principi cardine del processo (quale, appunto, il contraddittorio) per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la disposizione sopra richiamata si limitava a prevedere il possibile svolgimento delle udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni […] “, ed è pacifico che l’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

In secondo luogo, non era prevista, secondo la disposizione emergenziale, la possibilità per le parti di pretendere lo svolgimento dell’udienza nelle forme ordinarie o comunque in altre forme, neppure in ragione del particolare oggetto della controversia, né vi era la possibilità di una richiesta vincolante per il giudice di assegnazione di termini ulteriori per il deposito di note di replica o di fissazione di termini cd. “sfalsati” per il deposito delle note da parte dell’attore e del convenuto.

E infatti, secondo  il ragionamento della Corte di Cassazione, non è affatto ammissibile concedere alla disposizione emergenziale la possibilità d’interpretare il singolo caso concreto, di distinguere l’oggetto, la rilevanza e la complessità della singola controversia, in quanto ciò determinerebbe una situazione d’incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, che finirebbero per essere basati su valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili e non dipendenti dalla corretta applicazione di precisi schemi procedurali fissi e predeterminati.

Autore Martina Tomassini

Associate

Milano

m.tomassini@lascalaw.com

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