03.09.2024 Icon

I vizi di notifica dell’atto di pignoramento: quali effetti sulla validità dell’atto?

In tema di vizi di notifica dell’atto di pignoramento, con provvedimento del 25 luglio 2024,  il  Tribunale di Torino, in persona del Giudice dell’Esecuzione, ha stabilito che è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene effettuata riguardi gli elementi costitutivi essenziali dell’atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte ovvero su ordine del giudice”

La pronuncia trae origine da un’opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 comma 2 c.p.c. del 11.06.2024 con cui l’opponente ha riferito che in data 22.05.2024 gli era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare ad un indirizzo diverso da quello di residenza e che, consequenzialmente, non aveva avuto alcuna notizia della notifica dell’atto di precetto. Non avendo quindi mai ricevuto alcun atto al suo indirizzo di residenza, ha precisato di aver appreso genericamente e “per circostanze di caso fortuito” della notifica dell’atto di pignoramento.

 Nel ricorso egli ha posto l’attenzione sulla negligenza del creditore procedente nel verificare il cambio di residenza del debitore e ha ritenuto la nullità della notifica non sanata dal raggiungimento dello scopo essendo venuto a conoscenza dell’atto di precetto solo dopo la presa visione del pignoramento ed essendo stato così privato della possibilità di adempiere spontaneamente al pagamento delle somme intimate.

Il creditore procedente si è quindi costituito asserendo in primo luogo di aver fatto fede al domicilio eletto all’atto della stipula del contratto di mutuo, in data 11 giugno 2017, e che sia per la notifica dell’atto di precetto sia per la notifica dell’atto di pignoramento aveva osservato l’indirizzo così come indicato ai sensi dell’art. 11 del contratto di mutuo fondiario. Pertanto, la notifica dell’atto prodromico all’esecuzione si è perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, successivamente, sempre a quell’indirizzo l’atto di pignoramento è stato invece notificato e ritirato, in data 30.04.2024, dalla figlia del debitore, in qualità di familiare convivente.

Il creditore opposto ha quindi eccepito la tardività dell’opposizione proposta e la sua inammissibilità, in quanto l’atto di pignoramento era stato notificato e portato a conoscenza del debitore esecutato in data 30.04.2024, pertanto l’opposizione doveva essere proposta entro e non oltre il giorno 20.05.2024, ed ha altresì sottolineato come controparte non avesse indicato il momento in cui era avvenuta la conoscenza (legale o di fatto) dell’atto esecutivo asseritamente viziato.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice dell’esecuzione, affermando che l’opposizione ex art. 617 c.p.c è uno strumento per proporre tutte le contestazioni attinenti alla “regolarità formale” del titolo e successiva all’inizio dell’esecuzione, ha ribadito che la stessa deve essere proposta nel “termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto”, pena la sua l’inammissibilità.

Sulla stessa linea, ha citato la consolidata giurisprudenza secondo cui “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall’art. 617 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato” (cfr. Cass. n. 10099/09, Cass. n. 11597/10, Cass. n. 7051/12 e Cass. n. 18421/22);

Nel caso di specie, l’opponente ha lamentato di non avere mai avuto conoscenza né dell’atto di precetto né dell’atto di pignoramento, in quanto notificatigli ad indirizzo diverso da quello di residenza, ma al contempo di avere avuto conoscenza dell’atto di pignoramento “per caso fortuito” e di tale circostanza, ovvero dell’avvenuta conoscenza dell’atto di pignoramento (e quindi dell’atto di precetto) in data 22.05.2024, non ha tuttavia fornito prova alcuna. Oltretutto, rileva porre in evidenza il fatto che la notifica dell’atto di pignoramento è stata compiuta in data 24.04.2024, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e il relativo avviso di ricevimento reca la sottoscrizione in data 30.04.2024 di un familiare convivente.

Sul punto, il Tribunale di Torino, come ampiamente precisato da altre pronunce della Suprema Corte, ha affermato che “In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l’opponente ha l’onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell’atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione, deve essere coordinato con il principio dell’acquisizione probatoria, sicché l’onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell’opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell’esecuzione o da quelli prodotti dall’opposto” (cfr. Cass. n. 29357/19 e Cass. n. 9962/17);

Dunque, l’opponente si è limitato ad affermare l’avvenuta conoscenza in quella data, ma non ha fornito prova alcuna di tale circostanza, neppure ricavabile dagli atti, prova necessaria ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione;

Seppur appurato che le notifiche degli atti in questione, sulla base di quanto sopra asserito, si siano perfezionate, il Giudice dell’Esecuzione, si è, altresì, pronunciato, in modo particolare, anche per quanto concerne i vizi di nullità o inesistenza della notificazione, fulcro del ricorso de quo.

Infatti, rifacendosi ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, nel caso di vizio della notifica dell’atto di pignoramento la proposizione dell’opposizione, “in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 33466/19).

Rispetto a tale profilo, non vi è dubbio che nel caso di specie non si verta in ipotesi di inesistenza della notifica, giacché “L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell’ipotesi di nullità della notifica.” (cfr. Cass. n. 15541/23)

Per quanto concerne, invece, la notifica dell’atto di precetto si ritiene configurabile la sanatoria quando la conoscenza dell’atto si sia avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, avendo il precetto la funzione tipo di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente.

Peraltro, nel caso in esame, in cui la notifica dell’atto di precetto è stata compiuta al domicilio eletto nel contratto di mutuo a mezzo del servizio postale “per temporanea assenza del destinatario”, ogni valutazione al riguardo è preclusa dalla mancata prova della tempestività della proposta opposizione;

Pertanto, il Tribunale di Torino, in persona del Giudice dell’esecuzione, per tutte le considerazioni che precedono, attesa la tardività della proposta opposizione e non sussistendo i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione de quo e condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Autore Assunta Liberti

Trainee

Milano

a.liberti@lascalaw.com

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