23.07.2024 Icon

Disconoscimento in appello: per la verificazione non serve l’appello incidentale

“In tema di sub-procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l’atto introduttivo dell’appello, è tempestiva l’istanza di verificazione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza, avente natura e finalità di carattere istruttorio, sia avanzata nel termine previsto per l’interposizione dell’appello incidentale”.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella recentissima Sentenza n. 19024/2024 del 11.07.2024 in tema di disconoscimento effettuato in appello e natura dell’istanza di verificazione.

La decisione della Corte d’Appello di Lecce

La sentenza trae origine dall’atto di appello proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado la quale in sede di citazione ha disconosciuto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 214 c.p.c.,  la scrittura privata contro lei stessa prodotta nella precedente fase del giudizio ed utilizzata dal giudice di prime cure ai fini della decisione.

Parte appellata, pertanto, all’atto della costituzione in giudizio, avvenuta in occasione della prima udienza di comparizione, ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.

La Corte d’appello di Lecce decidendo sul gravame, accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava nulla la sentenza di primo grado, rimettendo le parti avanti il Tribunale di Taranto.

A sostegno della propria decisione, la Corte ha ritenuto, tra le altre questioni proposte, che “l’istanza di verificazione era inammissibile in quanto tardiva, avendo natura di atto istruttorio e dovendo essere inoltrata nel termine previsto per la formulazione delle richieste istruttorie, mentre nel caso in esame l’appellato si era costituito tardivamente”.

La diversa conclusione a cui è giunta la Suprema Corte.

Secondo la Cassazione, al contrario, nel caso in oggetto l’istanza di verificazione proposta entro la prima udienza in appello è da considerarsi tempestiva poiché, avendo natura e finalità istruttoria, non può essere assimilata ad un gravame incidentale.

Difatti, fermo restando il principio per cui “l’istanza di verificazione giudiziale dell’autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta (debba) essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 02/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/02/2005)”, la Corte ritiene che tale principio sia applicabile solo con riguardo al giudizio di prime cure.

Da ciò deriva che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex art. 214 c.p.c.

Senonché, nel caso in oggetto, il disconoscimento è ritualmente avvenuto per la prima volta con l’atto introduttivo d’appello proposto dal contumace in primo grado.

Sulla base di tali presupposti, pertanto, la Corte di Cassazione, pur affermando che l’istanza di verificazione non possa essere equiparata alla proposizione di domande ed eccezioni incidentali ma, al contrario, che essa abbia più precisamente “natura e finalità di carattere istruttorio, essendo preordinata alla utilizzazione della prova documentale e non già confutativa delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 28/01/2004), ritiene che nel caso in esame l’istanza di verificazione sia stata tempestivamente proposta dall’appellato con la comparsa di costituzione.

Per tale ragione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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